Sentenza n. 38/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Comando Generale Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, oltre ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente, riconoscendo il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare ex art. 398 R.G.A. presso una delle sedi precedentemente indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di trasferimento straordinario richiesto ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento richiesto verso sedi prossime al luogo di residenza e lavoro della moglie. Ha dedotto, in primo luogo, la sussistenza di fondati e comprovati motivi familiari, rappresentando il grave disagio psicologico, affettivo ed economico derivante dalla mancata convivenza stabile con la coniuge e, successivamente alla presentazione dell'istanza, anche la necessità di assisterla a seguito di un aborto spontaneo. Ha inoltre sostenuto l'assenza di concrete esigenze organizzative ostative, evidenziando l'assenza di carenze di organico presso la sede di provenienza e la disponibilità di posti nelle sedi richieste, desunta anche dall'inserimento di tali sedi in una procedura concorsuale interna. Infine, ha escluso che il trasferimento straordinario potesse determinare una disparità di trattamento rispetto ai militari soggetti alle ordinarie procedure concorsuali di mobilità. L'Amministrazione ha difeso la legittimità del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il trasferimento ex art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma come istituto eccezionale, derogatorio rispetto sia al periodo minimo di permanenza nella sede sia alle ordinarie procedure di mobilità basate su graduatorie e criteri oggettivi. La concessione presuppone un'esigenza oggettivamente straordinaria, effettivamente eccezionale, e la dimostrazione che il trasferimento immediato extra ordinem costituisca l'unica modalità possibile per fronteggiarla. Le esigenze personali e familiari devono essere bilanciate con l'interesse pubblico all'organizzazione razionale ed efficiente dell'Arma. Nel caso concreto, la situazione di lontananza tra coniugi è stata ritenuta un disagio familiare comune a molti militari e non una circostanza eccezionale; l'aborto spontaneo è intervenuto dopo la presentazione dell'istanza e non poteva essere valutato ai fini della legittimità del diniego. L'Amministrazione aveva inoltre motivato il rigetto richiamando le scoperture di organico nelle sedi di provenienza e la sovrabbondanza di organico, per il ruolo interessato, nelle sedi di destinazione. La disponibilità di posti risultante da un distinto concorso interno non è stata ritenuta significativa, poiché riferita a una procedura con criteri e presupposti diversi. I pareri favorevoli dei comandanti locali non sono stati considerati decisivi, spettando agli uffici centrali dell'Arma la valutazione complessiva delle esigenze organizzative nazionali. Tali elementi sono stati ritenuti oggettivi, non irragionevoli e sufficienti a giustificare il diniego, sindacabile dal giudice solo in presenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità, illogicità o travisamento dei fatti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri
I sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere.
La disposizione disciplina un trasferimento straordinario ed eccezionale, derogatorio rispetto al periodo minimo di permanenza e alle ordinarie procedure di mobilità; richiede fondati e comprovati motivi, valutati con ampia discrezionalità dall'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il trasferimento straordinario del personale dell'Arma dei Carabinieri previsto dall'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma ha natura eccezionale e non può essere utilizzato per eludere il sistema ordinario di mobilità fondato su procedure concorsuali, graduatorie e criteri oggettivi.
- La concessione del trasferimento ex art. 398 richiede un'esigenza oggettivamente straordinaria ed effettivamente eccezionale, nonché la dimostrazione che il trasferimento immediato extra ordinem costituisca l'unica modalità possibile per fronteggiarla.
- Nel valutare una richiesta di trasferimento straordinario, l'Amministrazione deve bilanciare le esigenze personali e familiari del dipendente con l'interesse pubblico alla razionale ed efficiente organizzazione dei reparti e degli organici.
- Le valutazioni dell'Amministrazione sulle richieste di trasferimento ex art. 398, caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità o illogicità, ovvero di travisamento dei fatti.
- La disponibilità di posti emersa nell'ambito di una distinta procedura concorsuale interna non dimostra, di per sé, la disponibilità di posti rilevante ai fini del trasferimento straordinario, quando le due procedure rispondano a criteri e presupposti organizzativi differenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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