Cassazione Penale, Ordinanza n. 07883/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 maggio 2024. La Corte di cassazione non affronta i motivi sostanziali dell'impugnazione, perché rileva d'ufficio che il ricorso è stato presentato senza ministero di difensore abilitato. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che non consente più all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza rappresentanza tecnica, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Richiama il principio secondo cui il patrocinio tecnico è necessario nel giudizio di legittimità per tutte le ipotesi di ricorso dell'imputato o di altri soggetti processuali, e dispone la trattazione camerale non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
non consente più all'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; è necessaria la rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata
art. 616 c.p.p.
alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della difesa tecnica nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la difesa tecnica da parte di un difensore abilitato.
- Il requisito della rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione opera in modo generale per tutte le impugnazioni proponibili dall'imputato o da altri soggetti processuali, sia previste dal codice sia da fonti extra-codicistiche.
- La mancanza della difesa tecnica determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile e dichiarabile senza formalità di rito con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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