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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07791/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna dell'imputato per tentato furto e furto, commessi il 5 maggio 2017. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: travisamento della prova e conseguente vizio della motivazione in punto di affermazione di responsabilità. La doglianza mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e la valutazione degli elementi probatori posti a fondamento della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente prospettato come travisamento della prova, in realtà sollecitasse una nuova valutazione del fatto e delle prove, già dedotta in appello e disattesa dal giudice di merito. In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l'adozione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, l'imputato è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01

    In cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né l'autonoma adozione di nuovi criteri di ricostruzione dei fatti più plausibili o più convincenti di quelli adottati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile, come vizio di legittimità, una censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale già compiuta dai giudici di merito.
  • Il travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito quando la doglianza riproponga argomenti già esaminati e rigettati in appello o consista in mere contestazioni di fatto.
  • La Corte di cassazione è giudice della legittimità e non può sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura degli elementi fattuali ritenuta dal ricorrente più persuasiva.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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