Cassazione Penale, Ordinanza n. 35097/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina. Il ricorrente deduceva, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; dall'altro, l'eccessività della pena, lamentando anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e dei doppi benefici di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché incompatibile con il dato normativo dell'art. 131-bis c.p., in ragione della pena minima prevista per la rapina. Ha ritenuto il secondo motivo non proponibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti, dei benefici e della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del fatto e il significativo valore economico del profitto, oltre a escludere la sospensione condizionale per la già compiuta età di 21 anni dell'imputato al momento del reato.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la fattispecie rientra fuori dai limiti edittali previsti dalla norma, come nel caso di rapina per la pena minima applicabile.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve essere compiuta dal giudice di merito nell'esercizio della discrezionalità sanzionatoria, secondo i criteri legali.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere ancorata agli indici di gravità del fatto e alla capacità a delinquere, e la motivazione è sufficiente se richiama elementi rilevanti e congrui.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il reato contestato, per la pena minima prevista, non rientra nel perimetro applicativo dell'art. 131-bis c.p.
- La censura sulla dosimetria della pena, sulle attenuanti generiche e sulla concessione dei benefici di legge non è di regola deducibile in cassazione come rivalutazione del merito, salvo vizi di motivazione o violazione di legge.
- La determinazione della pena base, degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze e della concessione dei benefici appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare in modo congruo richiamando gli elementi fattuali rilevanti.
- È legittima la motivazione che valorizzi la gravità concreta del fatto e il valore del profitto per giustificare il trattamento sanzionatorio e l'esclusione della sospensione condizionale della pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35042/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35043/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35044/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35045/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35046/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35047/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →