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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35097/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina. Il ricorrente deduceva, da un lato, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; dall'altro, l'eccessività della pena, lamentando anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e dei doppi benefici di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché incompatibile con il dato normativo dell'art. 131-bis c.p., in ragione della pena minima prevista per la rapina. Ha ritenuto il secondo motivo non proponibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti, dei benefici e della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del fatto e il significativo valore economico del profitto, oltre a escludere la sospensione condizionale per la già compiuta età di 21 anni dell'imputato al momento del reato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la fattispecie rientra fuori dai limiti edittali previsti dalla norma, come nel caso di rapina per la pena minima applicabile.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere compiuta dal giudice di merito nell'esercizio della discrezionalità sanzionatoria, secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere ancorata agli indici di gravità del fatto e alla capacità a delinquere, e la motivazione è sufficiente se richiama elementi rilevanti e congrui.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto è esclusa quando il reato contestato, per la pena minima prevista, non rientra nel perimetro applicativo dell'art. 131-bis c.p.
  • La censura sulla dosimetria della pena, sulle attenuanti generiche e sulla concessione dei benefici di legge non è di regola deducibile in cassazione come rivalutazione del merito, salvo vizi di motivazione o violazione di legge.
  • La determinazione della pena base, degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze e della concessione dei benefici appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare in modo congruo richiamando gli elementi fattuali rilevanti.
  • È legittima la motivazione che valorizzi la gravità concreta del fatto e il valore del profitto per giustificare il trattamento sanzionatorio e l'esclusione della sospensione condizionale della pena.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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