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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14896/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non vi era correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. L'unico motivo deduceva violazione di legge per la mancata assoluzione dal reato ascritto, sostenendo che il fatto sarebbe stato commesso in condizioni di incapacità di intendere e di volere. La Corte ha rilevato che il motivo era generico e non specifico, perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata sulla capacità dell'imputato al momento del fatto.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La genericità o non specificità del motivo di ricorso, quando non vi sia correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello non integra un motivo specifico.
  • La mancanza di specificità del motivo, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso si limita a contestare la mancata assoluzione per asserita incapacità di intendere e di volere senza confutare puntualmente la motivazione sulla capacità dell'imputato al momento del fatto, l'impugnazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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