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Sentenza

Sentenza n. 385/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 09/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Nola, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 904/2023, pubblicata in data 09/01/2024 e notificata il 19/02/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Nola, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Nola n. 09/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria, al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per l'importo nominale di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 febbraio 2024 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e imponesse a quest'ultima di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta alla docente. Ha verificato la definitività del giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l'assegnazione della Carta elettronica, con accredito dell'importo nominale riconosciuto in sentenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di persistente inerzia.

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione consente di procedere giudizialmente contro l'inadempimento dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di un'utilità concreta ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti e compiere le attività necessarie a realizzare effettivamente il bene della vita riconosciuto dal giudice.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia definitivo, sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, senza che l'Amministrazione abbia adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia.
  • L'esecuzione del giudicato deve assicurare il conseguimento concreto dell'utilità riconosciuta dalla pronuncia, non limitandosi a una presa d'atto formale dell'obbligo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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