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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17891/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione in favore della società creditrice di una somma portata da decreto ingiuntivo esecutivo emesso nei confronti della regione. L’ente pubblico propose opposizione all’ordinanza di assegnazione, chiedendo anche la sospensione dell’esecuzione; il giudice dell’esecuzione negò la sospensione e rimise la causa al giudizio di merito. Il tribunale rigettò l’opposizione rilevando che la regione non aveva replicato alle difese avversarie, né depositato memorie istruttorie, né chiesto prove, e quindi non aveva dimostrato che, dopo una delibera di giunta con vincolo di destinazione delle somme, i mandati di pagamento emessi prima del pignoramento fossero stati rispettosi di tale vincolo e dell’ordine di ricezione delle fatture o delle delibere di spesa. La regione ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto, perché la Corte esamina in via preliminare la procedibilità del ricorso e non entra nel merito delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la ricorrente non ha depositato la copia notificata della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, pur avendo allegato che la sentenza le era stata notificata. La Corte ha osservato che la sola produzione di una copia della sentenza estratta dal fascicolo informatico e conforme all’originale non era sufficiente a dimostrare la notifica, e che nel caso concreto il ricorso era stato comunque notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava l’eccezione all’onere di deposito. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e alla Procura Generale della Repubblica per i profili disciplinari e penali relativi alla firma di un avvocato non abilitato al patrocinio in Cassazione, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorrente che alleghi la notificazione della sentenza impugnata deve depositarne la copia autentica munita della relata di notificazione; la mancanza di tale deposito determina l’improcedibilità del ricorso, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso esaminato.

  • art. 325 c.p.c.

    Quando risulta la notificazione della sentenza, decorre il termine breve per l’impugnazione e sorge l’onere di produrre la sentenza notificata con la relativa relata.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di allegazione o prova della notificazione della sentenza, l’impugnazione si considera soggetta al termine lungo di impugnazione.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Consente, nei limiti indicati dalla Corte, la produzione della copia autentica della sentenza notificata nei modi previsti dalla norma per dimostrare la tempestività dell’impugnazione.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale con decisione riservata nei sessanta giorni successivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 14 d.l. n. 669 del 1996

    È richiamato solo in fatto, per indicare il decorso del termine connesso alla procedura esecutiva; non è oggetto della ratio decidendi sull’improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma o lascia intendere che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso.
  • La produzione di una mera copia della sentenza estratta dal fascicolo informatico, ancorché conforme all’originale, non equivale alla prova della notificazione del provvedimento impugnato.
  • L’onere di deposito della sentenza notificata può essere escluso solo nei casi in cui risulti che il ricorso sia stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento o quando la relata emerga dagli atti ritualmente esaminabili dalla Corte; fuori da tali ipotesi, l’impugnazione è improcedibile.
  • La verifica della tempestività dell’impugnazione in cassazione dipende anche dalle allegazioni delle parti: in assenza di allegazione della notifica della sentenza opera il termine lungo, mentre in presenza di tale allegazione opera il termine breve con il correlato onere documentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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