Sentenza del 26/02/2019 n. 5574 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo sostenendo che il ricorso della società contro il provvedimento del Direttore Regionale fosse inammissibile. Secondo l'Agenzia, l'atto non costituiva un diniego definitivo di disapplicazione della disciplina sulle società non operative, ma una semplice declaratoria di intempestività dell'interpello. Inoltre, l'Agenzia riteneva che dai termini previsti dal D.M. n. 259 del 1998 derivasse un termine temporale perentorio per la presentazione dell'istanza, tale da rendere tardiva quella presentata dalla società il 30 agosto 2011, a fronte della scadenza del modello Unico fissata al 30 settembre 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la possibilità per la società di impugnare giudizialmente il diniego, anche quando esso sia motivato dall'intempestività dell'istanza e non da una valutazione negativa nel merito. Il provvedimento è stato ritenuto definitivo, recettizio e dotato di immediata rilevanza esterna, poiché idoneo a incidere sulla condotta dichiarativa della contribuente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 8
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di interpello diretta a ottenere la disapplicazione di norme antielusive, tra cui quelle relative alle società non operative.
Legge n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis
Disciplina la possibilità di chiedere la disapplicazione della normativa sulle cosiddette società di comodo o non operative.
D.M. n. 259 del 1998, art. 1
Regola l'inoltro delle istanze di disapplicazione al Direttore Regionale e stabilisce la scansione procedimentale dei pareri e della decisione, ma la Corte non ne ricava un termine decadenziale perentorio per la presentazione dell'istanza.
D.M. n. 209 del 2001, art. 1, comma 2
prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello
L'istanza deve essere presentata prima che il contribuente ponga in essere il comportamento o applichi la norma oggetto dell'interpello; nel caso concreto, la presentazione prima della dichiarazione dei redditi è stata ritenuta sufficiente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere interpretata estensivamente. Sono impugnabili anche atti non espressamente elencati quando manifestano una pretesa tributaria individuata o producono una lesione concreta e immediata nella posizione del contribuente.
Costituzione, artt. 24, 53 e 97
I principi di tutela giurisdizionale, capacità contributiva e buon andamento dell'amministrazione sostengono l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili e la tutela del contribuente contro provvedimenti amministrativi lesivi.
Codice di procedura civile, art. 100
La società aveva un interesse concreto e qualificato ad agire, perché il diniego dell'interpello era idoneo a influire sulla dichiarazione dei redditi relativa all'anno interessato.
Massime di principio
- Il diniego di un interpello disapplicativo può essere impugnato anche se motivato da ragioni procedurali, come l'intempestività, quando il provvedimento incide concretamente sulla posizione fiscale e sulla condotta dichiarativa del contribuente.
- La tassatività dell'elenco degli atti impugnabili non esclude l'impugnazione di atti atipici che manifestino una pretesa tributaria o producano una lesione immediata e attuale.
- I termini procedimentali previsti per l'esame dell'interpello non implicano necessariamente un termine decadenziale per il contribuente, salvo che tale decadenza sia prevista in modo chiaro dalla legge.
- In linea generale, un interpello dovrebbe essere presentato prima dell'adempimento fiscale o dell'applicazione della norma controversa; la presentazione prima della dichiarazione interessata può essere rilevante per dimostrare la tempestività sostanziale.
- Il contribuente non ha necessariamente l'obbligo di impugnare il diniego dell'interpello, ma può farlo per ottenere una verifica giudiziale della legittimità del provvedimento e preservare la propria posizione fiscale.
- La decisione riguarda soprattutto l'ammissibilità e l'impugnabilità del diniego; non comporta automaticamente il riconoscimento sostanziale della disapplicazione della disciplina delle società non operative in ogni caso analogo.
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