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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25515/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riduzione per le circostanze attenuanti generiche disposta a seguito dell'esclusione della recidiva. Si censura che la Corte territoriale, pur escludendo la recidiva, abbia applicato la riduzione delle generiche solo alla pena base e non anche all'aumento di pena derivante dalla continuazione tra i reati, senza fornire alcuna motivazione per un trattamento differenziato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. (lucratività di speciale tenuità), contestando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il danno di 50 euro e il pregiudizio complessivo non giustificavano il riconoscimento dell'attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, se le generiche erano state ritenute equivalenti alla recidiva dal primo giudice per adeguare la pena al caso concreto, l'esclusione della recidiva impone che la riduzione per le generiche venga riferita indistintamente a tutti i reati uniti per continuazione e quindi applicata anche all'aumento previsto dall'art. 81 cod. pen. Ne consegue l'annullamento limitato alla quantificazione del trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena complessiva ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 260,00 di multa. Il secondo motivo è stato invece ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che per l'art. 62 n. 4 cod. pen. va valutato non solo il valore economico del bene ma il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale; quindi il riconoscimento dell'attenuante è stato correttamente escluso.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    reato di cui è accusato l'imputato (due ipotesi)

    riferimento al fatto-reato (truffa) che costituisce il nucleo dell'imputazione; la decisione riguarda tuttavia questioni di quantificazione della pena e circostanze

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità

    va valutata complessivamente: non solo il valore venale del bene ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale effettivo o potenziale; pertanto un danno economico contenuto (es. 50 euro) non è automaticamente sufficiente per riconoscere l'attenuante

  • art. 81 cod. pen.

    l'aumento di pena per continuazione va considerato parte della quantificazione complessiva della pena e, se le attenuanti generiche erano calibrate in relazione alla recidiva, la loro riduzione deve incidere anche sull'aumento per continuazione

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per il giudizio sul fatto e sulle circostanze

    indica i parametri oggettivi e soggettivi da considerare nel bilanciamento delle circostanze; la Corte ha richiamato che il giudizio di adeguamento operato dal primo giudice faceva riferimento a parametri sia soggettivi sia oggettivi

  • art. 620 lett. I) cod. proc. pen.

    facoltà della Cassazione di rideterminare la pena senza rinvio

    la Corte di Cassazione, trovando fondata la censura sulla quantificazione della pena, ha annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha proceduto essa stessa alla rideterminazione della pena

Massime di principio

  • Se le circostanze attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti a una aggravante soggettiva (es. recidiva) per 'adeguare' la pena, l'esclusione di tale aggravante impone che la riduzione per le generiche incida sull'intera quantificazione della pena, compresi gli aumenti derivanti dalla continuazione
  • Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (lucro di speciale tenuità) richiede una valutazione complessiva del danno e del disvalore sociale; non si tratta di un mero confronto sul valore economico del bene offeso
  • La Corte d'appello deve motivare espressamente eventuali trattamenti differenziati tra più reati riuniti in continuazione, soprattutto quando la calibrazione delle circostanze era stata precedentemente formulata in relazione a un'aggravante poi esclusa
  • In Cassazione, se il vizio riguarda solo la quantificazione della pena, la Corte può annullare senza rinvio e procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
  • La giurisprudenza consolidata impone che il bilanciamento delle circostanze tenga conto sia dei parametri soggettivi dell'autore sia degli elementi oggettivi dell'offesa; cambiamenti nella configurazione delle aggravanti o attenuanti richiedono una nuova e motivata ponderazione

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