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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29463/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi riguardavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità degli imputati per il reato loro contestato e aveva respinto la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In particolare, un imputato censurava l'affermazione di responsabilità, deducendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; il medesimo imputato contestava inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'altro imputato proponeva un unico motivo contro il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici o non consentiti, perché non individuavano specifici vizi logici, travisamenti della prova o elementi decisivi trascurati dal giudice di merito, ma miravano a una rivalutazione alternativa dei fatti. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità per abitualità del comportamento, valorizzando precedenti ostativi e altri reati della stessa indole; il ricorso non ne contestava specificamente la base fattuale né allegava travisamenti dei certificati penali. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il loro riconoscimento non costituisce un diritto dell'imputato e può essere negato con motivazione non illogica in assenza di elementi positivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generici i motivi contro il diniego dell'art. 131-bis c.p., non consentito il motivo sull'affermazione di responsabilità perché volto a ottenere una rilettura del fatto in sede di legittimità, e manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in presenza di abitualità del comportamento, desunta da precedenti e da reati della stessa indole.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La deduzione del diniego della particolare tenuità del fatto richiede censure specifiche e non generiche sulla motivazione del giudice di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma il ricorso non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio senza indicare vizi logici o travisamenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito mediante una ricostruzione alternativa dei fatti; il ricorso deve indicare specifici vizi della motivazione, manifesta illogicità o travisamenti della prova.
  • Il motivo di ricorso contro il diniego dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se è generico e non confronta puntualmente la ratio decidendi fondata sull'abitualità del comportamento o sui precedenti ostativi.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, neppure se incensurato; il loro mancato riconoscimento è legittimo quando il giudice dia una motivazione non manifestamente illogica basata sull'assenza di elementi positivi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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