Sentenza n. 1945/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai documenti relativi a un controllo ispettivo del 7 maggio 2025 presso l’asilo nido gestito dalla cooperativa aggiudicataria e agli esiti dei conseguenti procedimenti sanzionatori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ricorrente, seconda classificata nella gara per la concessione del servizio di gestione dell’asilo nido, aveva chiesto al Comando Sanità e Veterinaria gli atti del controllo ispettivo del 7 maggio 2025 e le informazioni sulle eventuali sanzioni conseguenti, precisando di voler verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in gara dall’aggiudicataria e la possibile sussistenza di un grave illecito professionale. Dopo un’integrazione dell’istanza, il Ministero aveva negato l’accesso richiamando l’insufficiente strumentalità della documentazione rispetto alla controversia, la necessità di non intralciare l’attività amministrativa e l’inerenza della questione ad atti delle stazioni appaltanti. La ricorrente ha dedotto, con due censure, la violazione degli artt. 3 e 22 ss. della l. 241/1990, delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 richiamate in ricorso e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la propria posizione di concorrente e le esigenze difensive, anche in relazione al riesercizio del potere dopo l’annullamento della precedente aggiudicazione, fondassero un interesse diretto, concreto e attuale; che l’accesso difensivo dovesse prevalere sulle esigenze di riservatezza; e che la richiesta, circoscritta a uno specifico controllo e ai suoi esiti, non fosse esplorativa. In giudizio il Ministero ha prodotto verbali di contestazione degli illeciti, ma non gli atti conclusivi dei procedimenti. La ricorrente ha quindi mantenuto interesse all’ostensione di eventuali ordinanze-ingiunzioni, archiviazioni e documenti relativi al pagamento in misura ridotta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della documentazione non ancora ostesa. Ha ritenuto che i verbali di contestazione depositati dal Ministero non soddisfacessero integralmente l’istanza, perché non consentivano di conoscere se i procedimenti si fossero conclusi con pagamento in misura ridotta, archiviazione o ordinanza-ingiunzione; la mera contestazione non equivale all’irrogazione di una sanzione. Ha riconosciuto il nesso di strumentalità necessaria tra gli atti richiesti e la posizione della ricorrente quale seconda classificata: i documenti potevano essere utilizzati per verificare le dichiarazioni dell’aggiudicataria e far valere un eventuale grave illecito professionale nella medesima gara o sollecitare l’autotutela. L’accesso difensivo può riguardare anche documenti della fase esecutiva del contratto e non richiede che siano già state dimostrate la ricevibilità, l’ammissibilità o la fondatezza delle iniziative difensive che si intendono intraprendere. Il precedente giudizio dinanzi al TAR Puglia - Lecce non aveva esaurito l’interesse, poiché riguardava penali contrattuali e non i distinti procedimenti sanzionatori conseguenti all’ispezione; inoltre, l’aggiudicazione rinnovata era stata nuovamente impugnata. Il richiamo del diniego ad atti delle stazioni appaltanti e a generici intralci all’attività amministrativa è stato giudicato inconferente e insufficiente rispetto a una richiesta delimitata e sorretta da esigenze difensive. Il diniego è stato annullato limitatamente agli atti non ostesi; il Ministero della Difesa è stato ordinato a consentire visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni, degli atti esistenti e detenuti sulla definizione dei procedimenti, comprese eventuali ordinanze-ingiunzioni, archiviazioni e documenti sul pagamento in misura ridotta. Se gli atti conclusivi non sono stati adottati o non sono detenuti, il Ministero deve dichiararlo e indicare l’eventuale trasmissione degli atti istruttori all’autorità competente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
L’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. -OMISSIS-1/1990 richiede «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso»;
L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla situazione giuridica che il richiedente intende tutelare; nel caso concreto tale interesse deriva dalla posizione della ricorrente come seconda classificata nella gara.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
l’art. -OMISSIS-, comma 7, garantisce l’ostensione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso difensivo è dovuto quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere interessi giuridici; la strumentalità va verificata in termini di potenziale utilizzabilità difensiva senza anticipare il giudizio sull’ammissibilità o sulla fondatezza delle iniziative prospettate.
art. 116, comma 4, c.p.a.
per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’Ente intimato.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda di ordine di esibizione; il TAR ha ordinato all’amministrazione di consentire l’accesso agli atti conclusivi non ancora ostesi.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e una situazione giuridica tutelata già esistente; è sufficiente che i documenti siano potenzialmente utilizzabili per la tutela in sede giudiziale o stragiudiziale, senza che l’amministrazione o il giudice dell’accesso debbano anticipare la valutazione di ricevibilità, ammissibilità o fondatezza delle iniziative prospettate.
- Un concorrente a una procedura per l’affidamento di un contratto pubblico può accedere, in presenza di un collegamento concreto con la propria posizione, anche a documenti relativi alla fase esecutiva e ai procedimenti sanzionatori riguardanti l’aggiudicatario, quando siano utili a verificare dichiarazioni di gara o a far valere un possibile grave illecito professionale.
- La contestazione di un illecito amministrativo non prova, da sola, l’irrogazione della sanzione: quando l’istanza difensiva riguarda anche l’esito del procedimento, l’ostensione può comprendere gli atti conclusivi, quali l’ordinanza-ingiunzione, l’archiviazione o la documentazione del pagamento in misura ridotta.
- La richiesta di accesso non è esplorativa se individua uno specifico controllo, il servizio e il periodo interessati, nonché gli atti e gli esiti richiesti, e risulta collegata alla tutela di una posizione giuridica concreta. Un generico richiamo all’intralcio dell’attività amministrativa non è sufficiente a giustificare il diniego.
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