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Sentenza

Sentenza del 30/01/2019 n. 544 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO - ATTO IMPUGNABILE EX ART 19 D.LGS 546/92

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole all'ammissibilità del ricorso: il preavviso di fermo amministrativo è considerato autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario quando consenta di individuare concretamente la pretesa tributaria e i relativi accessori. Il contribuente non deve attendere l'iscrizione o l'esecuzione del fermo, potendo chiedere subito il controllo giudiziale sulla legittimità sostanziale e formale della pretesa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contesta la possibilità di impugnare il preavviso di fermo amministrativo davanti al giudice tributario, sostenendo che l'elencazione degli atti impugnabili prevista dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992, pur tassativa, debba essere interpretata in senso estensivo. Il preavviso, infatti, rende conoscibile una pretesa tributaria concreta e individuata e determina un interesse attuale del contribuente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a verificarne immediatamente la legittimità, senza dover attendere l'adozione del successivo atto autoritativo o l'effettiva esecuzione del fermo.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario.

    L'elencazione è tassativa, ma deve essere interpretata estensivamente per ricomprendere ogni atto che manifesti in modo concreto e individuato una pretesa tributaria, anche se non espressamente indicato dalla norma.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

    Impedisce interpretazioni eccessivamente restrittive che neghino al contribuente la possibilità di contestare tempestivamente una pretesa tributaria già concretamente manifestata.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    Richiama la necessità che la pretesa tributaria sia sostanzialmente legittima e collegata a una corretta applicazione del principio di capacità contributiva.

  • Art. 97 della Costituzione

    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

    Supporta una lettura che consenta un controllo giurisdizionale tempestivo sull'operato dell'amministrazione finanziaria e dell'agente della riscossione.

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

    Il destinatario del preavviso ha un interesse attuale a ottenere una pronuncia sulla legittimità della pretesa, poiché il preavviso gli rende conoscibili debito e conseguenze potenziali.

  • Legge n. 448 del 2001

    È richiamata quale intervento legislativo che ha ampliato la giurisdizione tributaria, favorendo l'impugnabilità degli atti incidenti concretamente sulla posizione fiscale del contribuente.

Massime di principio

  • Un atto non espressamente elencato tra quelli impugnabili può essere contestato davanti al giudice tributario se manifesta una pretesa tributaria concreta, individuata e attuale.
  • Il contribuente non deve necessariamente attendere l'atto finale o l'esecuzione della misura cautelare quando il precedente atto produce già un interesse attuale alla tutela giudiziaria.
  • Il preavviso di fermo amministrativo è normalmente impugnabile autonomamente quando indica il debito, il tributo, gli importi e il possibile fermo in modo sufficientemente preciso.
  • La tutela anticipata mira a evitare che il contribuente debba subire il fermo o ulteriori conseguenze prima di poter contestare la legittimità della pretesa.
  • L'impugnabilità del preavviso non comporta automaticamente l'annullamento: il contribuente deve comunque dimostrare vizi della pretesa, della notifica, della motivazione, della prescrizione, della decadenza o della procedura di riscossione.

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