Cassazione Penale, Ordinanza n. 01896/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'insussistenza della continuazione sul rilievo che non sarebbe stata contestata e che si tratterebbe comunque di reato monoffensivo; con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era meramente riproduttivo di quanto già prospettato in appello e ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla plurioffensività del reato e sulla emergenza della continuazione dal capo di imputazione che indicava due persone offese. Quanto al secondo motivo, ha reputato adeguatamente argomentata la determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente dalla questione della continuazione, ritenuta desumibile dal capo di imputazione che indicava due persone offese.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure meramente reiterative di quelle già dedotte in appello, quando la motivazione della decisione impugnata sia logica e puntuale sul punto.
- La continuazione può essere desunta dal capo di imputazione quando la struttura dell'addebito evidenzi chiaramente la pluralità dei fatti o delle persone offese, senza che occorra una contestazione formulata in termini espressi ulteriori rispetto al contenuto dell'imputazione.
- La qualificazione del reato come plurioffensivo può escludere l'assunto difensivo secondo cui l'illecito sarebbe monoffensivo e quindi incompatibile con la continuazione nei termini prospettati.
- Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione sulla dosimetria della pena.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01737/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01742/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01811/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01816/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01824/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_penale · 15 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01833/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →