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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01896/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'insussistenza della continuazione sul rilievo che non sarebbe stata contestata e che si tratterebbe comunque di reato monoffensivo; con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era meramente riproduttivo di quanto già prospettato in appello e ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla plurioffensività del reato e sulla emergenza della continuazione dal capo di imputazione che indicava due persone offese. Quanto al secondo motivo, ha reputato adeguatamente argomentata la determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente dalla questione della continuazione, ritenuta desumibile dal capo di imputazione che indicava due persone offese.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure meramente reiterative di quelle già dedotte in appello, quando la motivazione della decisione impugnata sia logica e puntuale sul punto.
  • La continuazione può essere desunta dal capo di imputazione quando la struttura dell'addebito evidenzi chiaramente la pluralità dei fatti o delle persone offese, senza che occorra una contestazione formulata in termini espressi ulteriori rispetto al contenuto dell'imputazione.
  • La qualificazione del reato come plurioffensivo può escludere l'assunto difensivo secondo cui l'illecito sarebbe monoffensivo e quindi incompatibile con la continuazione nei termini prospettati.
  • Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione sulla dosimetria della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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