Sentenza del 14/07/2017 n. 17510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica del valore e di liquidazione della maggiore imposta relativa a un atto pubblico di donazione immobiliare registrato il 9 aprile 2004. L'avviso richiamava, quale unica fonte della rettifica, una stima tecnica dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), senza allegarla né riprodurne il contenuto essenziale, limitandosi a indicare che era consultabile presso l'ufficio. I contribuenti hanno contestato la nullità dell'avviso per violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto, nel ricorso principale, la legittimità della rettifica e dell'utilizzo della perizia, mentre i contribuenti hanno proposto ricorso incidentale contro la ritenuta sanatoria della nullità mediante produzione della perizia in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dei contribuenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, poiché l'accertata nullità dell'avviso rendeva priva di interesse la discussione sul merito della rettifica. La Corte ha stabilito che l'omessa allegazione della stima UTE, richiamata come fondamento dell'avviso, determina la nullità dell'atto quando essa non sia allegata né riprodotta nelle sue parti essenziali. Tale nullità non può essere sanata dalla successiva produzione del documento in giudizio, perché la motivazione dell'atto deve consentire al contribuente una difesa piena e certa fin dalla sua notificazione. La sentenza è stata cassata limitatamente al ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dichiarando nullo l'avviso di rettifica. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; l'Agenzia è stata condannata a rimborsare ai contribuenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.200 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis
Commina la nullità dell'accertamento motivato per relationem quando l'atto richiamato dall'avviso non sia allegato né riprodotto nell'avviso stesso nel suo contenuto essenziale.
L'avviso di rettifica che fonda la propria motivazione su una perizia o su altro atto esterno deve allegare tale documento oppure riprodurne il contenuto essenziale. In mancanza, l'atto è nullo.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono recare in allegato gli atti richiamati.
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati tutela il diritto di difesa del contribuente e impone che la motivazione sia conoscibile al momento della notificazione dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Quando un atto tributario richiama una perizia, una stima o un altro documento come fondamento della pretesa fiscale, il documento deve essere allegato all'atto oppure deve esserne riportato il contenuto essenziale.
- La mancata allegazione dell'atto richiamato può determinare la nullità dell'avviso, soprattutto quando il documento contiene gli elementi necessari per comprendere la motivazione e contestare la pretesa.
- La produzione del documento durante il processo, di regola, non sana l'omissione originaria, perché il contribuente deve poter conoscere e contestare la motivazione già al momento della notifica.
- L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a indicare che il documento è consultabile presso i propri uffici se quel documento costituisce la base sostanziale della rettifica.
- Una volta accertata la nullità dell'avviso per difetto di motivazione o di allegazione, non è necessario esaminare le contestazioni relative al merito della stima o ai criteri di rettifica.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare immediatamente se l'avviso contiene o allega tutti gli atti richiamati e sollevare tempestivamente la relativa eccezione nel ricorso.
Testo integrale
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