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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30842/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva respinto, nel merito, l'appello dell'Ufficio avverso un avviso di accertamento catastale. L'atto aveva rettificato il classamento e la rendita proposti con dichiarazione DOCFA per un fabbricato in Mestre, attribuendo la categoria C/1 anziché A/10. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR, pur ritenendo adeguata la motivazione dell'avviso, aveva confermato il rigetto dell'appello valorizzando una perizia tecnica asseverata e documentazione fotografica da cui risultavano opere edilizie autorizzate che avevano trasformato le vetrine in porte-vetrate e, più in generale, le caratteristiche strutturali dell'immobile. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio ha denunciato violazione del D.P.R. 1142/1949, sostenendo che ai fini della corretta classificazione catastale la CTR avrebbe dovuto valorizzare le caratteristiche intrinseche dell'immobile e non la destinazione impressa dai proprietari/aventi diritto. In sostanza, il ricorso mirava a contestare l'apprezzamento delle risultanze di fatto compiuto dal giudice di merito e la qualificazione concreta dell'immobile ai fini catastali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà investisse la valutazione del merito e l'accertamento in fatto compiuti dalla CTR circa le caratteristiche dell'immobile dopo gli interventi edilizi. La Corte ha richiamato il limite del giudizio di legittimità, che non consente una nuova valutazione delle prove né una rilettura autonoma delle risultanze processuali quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e pertinente. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 1142/1949

    La norma è richiamata dall'Ufficio per sostenere i criteri di classificazione catastale, ma la Corte rileva che la censura proposta non verte realmente sulla corretta applicazione della disciplina, bensì sulla rivalutazione di fatti e prove.

  • art. 360, comma 1, lett. c), c.p.c.

    È indicato come parametro formale del motivo, ma la Corte osserva che la doglianza maschera una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Il dispositivo condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente secondo il principio di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame delle risultanze istruttorie e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una motivazione congrua e puntuale circa le caratteristiche concrete del bene, è inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura della documentazione e delle prove.
  • In tema di classamento catastale, la contestazione che investa in realtà la valutazione delle modifiche strutturali e della destinazione concreta dell'immobile attiene al merito e non è scrutinabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal sindacato di cassazione.
  • La violazione di norme sostanziali richiamata in ricorso non è sufficiente a rendere ammissibile la censura quando, per come formulata, essa miri solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto deciso dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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