Cassazione Civile, Sentenza n. 19475/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la divisibilità in natura dell'appartamento di Roma (Piazza Alessandria n.17) in due unità assegnate rispettivamente alle altre due sorelle. La ricorrente deduceva: errata applicazione delle norme sulla divisione (artt. 718, 720, 1114 c.c.), insufficienza e vizi dell'indagine peritale (CTU) e omissione di rinnovo peritale; omessa valutazione di fatti decisivi e carenza motivazionale rispetto alle osservazioni del CTP; inammissibilità e genericità delle domande riconvenzionali avverse; mancata decisione sulla richiesta di rendiconto; rigetto delle domande risarcitorie per mancata prova del danno e dell'effettivo possesso esclusivo da parte delle controricorrenti; mancata assunzione di informazioni dal Comune su tributi versati; e, infine, istanza di attribuzione dell'intero immobile ai sensi dell'art. 720 c.c. per presunta non comoda divisibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Rosanna Colombo in tutte le sue parti. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi per difetto di autosufficienza (mancata riproduzione testuale e puntuale delle critiche del CTP alla CTU), per "doppia conforme" e perché molte delle censure richiedevano un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la comoda divisibilità è valutazione di merito e che il Tribunale/CTU avevano adeguatamente motivato e quantificato i costi della divisione (circa €12.181,25), distinguendoli dalle spese di ristrutturazione/ammodernamento (poste a carico dei singoli assegnatari). Ha altresì dichiarato inammissibile per indeterminatezza la domanda di rendiconto formulata dalla ricorrente e ha rigettato le domande risarcitorie e le richieste istruttorie rivolte a supplire carenze probatorie (art. 213 c.p.c.). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (esborsi €200, compensi €12.000, oltre IVA, C.A. e rimborso spese).
Norme richiamate
art. 720 cod. civ.
La Corte richiama che la nozione di "comoda divisibilità" non è solo possibilità materiale di frazionamento ma richiede che le porzioni siano suscettibili di autonomo e libero godimento, non richiedano opere complesse o costose e non risultino sensibilmente deprezzate; la valutazione è di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
art. 718 cod. civ.
Norma richiamata in relazione alla disciplina della divisione: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione congiunta alle questioni di frazionamento decise in merito.
art. 1114 cod. civ.
Richiamato nell'ambito della disciplina dei rapporti tra comproprietari e dei limiti alla divisione: la Corte ha ritenuto che la fattispecie fosse correttamente inquadrata con riferimento alle regole civili sulla comunione.
art. 1123 cod. civ.
Usata per ricordare l'obbligo di tutti i proprietari di contribuire alle spese condominiali; la Corte ha ritenuto applicabile, tra i comproprietari dell'immobile, il principio della solidarietà passiva e la possibilità di regresso (art.1299 c.c.) per chi ha pagato l'intero debito.
art. 1110 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente come possibile titolo delle azioni di rimborso; la Corte ha però ritenuto più appropriata la regolazione tramite i principi di solidarietà e regresso tra condebitori (ratione condominio/comproprietà).
art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione: la Corte ha valutato i sette motivi alla stregua delle ipotesi previste dall'art.360, dichiarando alcuni inammissibili (es. per difetto di autosufficienza o per doppia conforme) e altri infondati perché attinenti a valutazioni di merito.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato in riferimento al divieto di 'doppia conforme': la Corte ha escluso motivi basati su identica ricostruzione di fatto tra primo e secondo grado non adeguatamente distinti.
art. 164 c.p.c.
Richiamato in relazione al termine per integrazione della domanda in primo grado: la Corte ha confermato che eventuali nullità per indeterminatezza della domanda non possono essere sanate in appello e richiedono pronuncia in rito.
art. 183 c.p.c.
Richiamato per i profili di ammissibilità e tempestività delle domande e delle eccezioni nella fase istruttoria; la Corte ha ritenuto che alcune richieste istruttorie non fossero state tempestive o adeguate a supplire le carenze probatorie.
art. 213 c.p.c.
Regola l'assunzione di informazioni da pubbliche amministrazioni: la Corte ha ribadito che tale strumento non può sostituire l'onere probatorio della parte e non è utilizzabile per acquisire atti che la parte è in grado di produrre personalmente.
Massime di principio
- La valutazione della comoda divisibilità è un accertamento di fatto tipicamente di merito: per impugnarla in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o violazioni procedurali evidenti; non è sufficiente riproporre critiche di merito.
- Se si contesta una CTU in sede di legittimità, è imprescindibile riprodurre testualmente e con autosufficienza le osservazioni critiche e dimostrare la loro rilevanza decisiva: altrimenti il motivo sarà inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le spese strettamente necessarie per il frazionamento (progetto, oneri tecnici, allacci) sono distinte dai lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria; questi ultimi sono in genere a carico dei singoli assegnatari dopo la divisione e non vanno computati automaticamente tra i costi della divisione giudiziale.
- Una domanda nuova o generica introdotta nel processo di primo grado e non regolarizzata per indeterminatezza non può essere sanata in appello: il giudice d'appello deve pronunciare in rito e la domanda resta inammissibile.
- La richiesta di acquisizione di informazioni dalla P.A. (art.213 c.p.c.) non sostituisce l'onere di provare i fatti della parte: va usata solo quando il richiedente non può altrimenti ottenere le informazioni e non per rimediare a prove non prodotte.
- Tra comproprietari, il pagamento per intero di spese condominiali operanti a carico di tutti consente al pagante l'azione di regresso verso gli altri secondo i principi della solidarietà e del condebito (art.1299 e 1294 c.c. applicati analogicamente).
- In appello e in cassazione la mera ripetizione di censure già decise senza nuovi elementi puntuali e provati rischia di essere qualificata come sindacato di merito e dichiarata inammissibile.
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