Cassazione Penale, Sentenza n. 33436/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione della Corte d\'assise d\'appello contestando: 1) violazione dell\'art. 192 c.p.p. per la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori (Femia e Furfaro), ritenute decisive dal P.G.; 2) carenza di motivazione circa le modalita\' del fatto e la valutazione del movente (se l\'omicidio fosse stato preordinato nell\'ambito di una faida); 3) violazione dell\'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per il mancato ordine di nuovo esame del collaboratore Ieranò richiesto in appello; 4) travisamento delle dichiarazioni del collaboratore Cortese, che secondo il P.G. avrebbero confermato il movente di faida e fornito elementi a carico degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto infondati i motivi: sul terzo motivo ha precisato che l\'art. 603, comma 3-bis, si applica solo quando il P.M. impugni una sentenza di proscioglimento e quando i motivi riguardino specifiche prove dichiarative, e inoltre il P.G. non aveva chiesto formalmente in impugnazione il nuovo esame di Ieranò; sul quarto motivo la censura risultava generica e manifesta un mero dissenso sulla valutazione di merito; sui primi due motivi la Corte ha ritenuto che le critiche fossero generiche rispetto alle argomentazioni decisive dell\'appello (soprattutto la non attendibilita\' e l\'incertezza temporale e contenutistica delle dichiarazioni dei collaboratori) e non dimostravano manifesta illogicita\' o contraddittorieta\' tali da giustificare la cassazione. Conseguentemente la sentenza di assoluzione pronunciata in appello resta confermata.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da imputati o persone coinvolte: il giudice deve valutare attendibilita\' soggettiva e oggettiva e ricercare riscontri esterni. La Corte ha richiamato che la violazione di tali criteri integra in cassazione un vizio rilevabile se emerge manifesta illogicita\', assenza o contraddittorieta\' della motivazione.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell\'istruttoria in appello quando il P.M. impugna una sentenza di proscioglimento e i motivi riguardino la valutazione di specifiche prove dichiarative; la Corte ha precisato che non era applicabile nel caso di specie poiche\' il P.G. aveva impugnato una sentenza di condanna parziale (sulla aggravante) e non aveva richiesto formalmente il nuovo esame nell\'atto di impugnazione.
art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante)
Riferimento all\'aggravante di associazione mafiosa collegata ai reati contestati; era oggetto parziale dell\'impugnazione ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell\'inammissibilita\' del ricorso di cassazione.
art. 606 lett. E cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione per 'violazione di norme o mancata, insufficiente o contraddittoria motivazione' e la Corte lo ha richiamato per spiegare come la presunta inosservanza di art.192 vada qualificata come vizio di motivazione, sindacabile in cassazione solo se manifesta.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero chiede la rinnovazione dell\'istruttoria in appello, l\'applicabilita\' dell\'art. 603, comma 3-bis c.p.p. dipende dalla natura dell\'impugnazione: la norma opera tipicamente quando il P.M. impugna una sentenza di proscioglimento e i motivi attengono alla valutazione di specifiche prove dichiarative; altrimenti la rinnovazione non e\' automatica.
- Le dichiarazioni di collaboratori e coimputati devono essere valutate secondo tre profili (attendibilita\' soggettiva, attendibilita\' oggettiva del contenuto e riscontri esterni individualizzanti). In mancanza di riscontri specifici e di precisione temporale/di contenuto, la loro valenza indiziaria puo\' risultare insufficiente.
- In cassazione non basta esprimere il dissenso rispetto alla valutazione di merito: va dimostrata la manifesta illogicita\', contraddittorieta\' o carenza della motivazione o il travisamento probatorio in modo circostanziato e riferito alle argomentazioni decisive del giudice di merito.
- Quando il giudice di appello indica che alcune argomentazioni sono congetturali o prive di ancoraggio probatorio, la parte che impugna deve fornire elementi concreti per mostrare che tali passaggi sono decisivi e errati, altrimenti il ricorso di cassazione rischia l\'inammissibilita\'.
- Per ottenere l\'annullamento in Cassazione di una sentenza di assoluzione fondata su non attendibilita\' di dichiarazioni accusatorie, e\' necessario provare che quelle dichiarazioni fossero davvero decisive e che i riscontri esterni, presenti negli atti, siano stati valutati in modo manifestamente illogico o omesso senza motivazione.
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