Sentenza del 30/09/2016 n. 19526 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Sottoscrizione successiva all'annotazione dell'adempimento - Assenza - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio, che aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella per IVA, IRPEF e IRAP. La CTR aveva ritenuto irregolare la procedura prevista per i destinatari irreperibili, in particolare perché l'annotazione relativa alla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento non recava una distinta sottoscrizione del messo notificatore. L'Amministrazione ha dedotto la violazione dell'art. 140 c.p.c. e l'insufficiente motivazione, sostenendo che la spedizione risultava comunque provata dalla documentazione prodotta e che la riferibilità dell'adempimento al messo emergeva dal complesso della relata e dalla corrispondenza tra numero e data della raccomandata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la mancata apposizione di una firma ulteriore in calce all'annotazione della spedizione non determinasse l'inesistenza o la nullità della notifica. La fase essenziale è la spedizione della raccomandata, mentre l'annotazione serve a documentare tale adempimento. Poiché la spedizione era provata dall'attestazione postale e gli elementi della relata erano riferibili al messo notificatore, l'eventuale omissione della sottoscrizione costituiva una mera irregolarità non lesiva del destinatario. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni di merito e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione degli atti a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Quando il destinatario è irreperibile, la notificazione richiede il compimento degli adempimenti previsti dalla norma, tra cui il deposito dell'atto e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte ha precisato che, per la raccomandata, l'adempimento essenziale è la spedizione effettiva, non la ripetizione della firma sull'annotazione che la documenta.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
La Corte ha ritenuto fondato il motivo con cui l'Agenzia contestava l'erronea applicazione dell'art. 140 c.p.c. da parte della CTR.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame o insufficienza della motivazione
È stato ritenuto fondato anche il motivo relativo alla motivazione insufficiente della sentenza impugnata, che non aveva adeguatamente spiegato perché la documentazione della spedizione non fosse idonea a provare l'adempimento.
Massime di principio
- Nelle notifiche tributarie che richiedono una raccomandata con avviso di ricevimento, occorre distinguere tra l'effettivo compimento della spedizione e le formalità documentali che la attestano.
- La mancanza di una firma ulteriore sull'annotazione della spedizione non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica se la spedizione è provata da documenti postali coerenti e riferibili al procedimento.
- La riferibilità dell'attività al messo notificatore può risultare dal complesso della relata, dalla continuità delle annotazioni e dalla corrispondenza tra numero e data della raccomandata, anche senza una sottoscrizione ripetuta.
- Le irregolarità formali non determinano l'invalidità della notifica quando non compromettono l'adempimento sostanziale previsto a tutela del destinatario, ossia l'invio della raccomandata.
- Resta necessario verificare che siano stati rispettati anche gli altri adempimenti della procedura per gli irreperibili e che la spedizione abbia prodotto i suoi effetti, inclusa l'eventuale compiuta giacenza.
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