Sentenza n. 423/2026 - Bari, Sezione 3
Riassunzione, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 75 del ricorso per: - l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera del Consiglio comunale n. 2024/00042 del 23.4.2024, avente ad oggetto: “Autorizzazione all’acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del dpr n. 327/01 e s.m.i. di parte del suolo catastalmente identificato al Catasto Terreni Sez. di Bari, fm 67 p.lla n. 29, mq. 984 già di proprietà degli eredi L. ed esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 9004/2023. Riconoscimento ai sensi dell’art. 194 lett. a) e d) del T.U.E.L. dei relativi debiti fuori bilancio”, mai notificata; 2. del decreto di acquisizione, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 n. di rep. 451 in data 20.5.2024, esecutivo della delibera anzidetta, notificato in data 21.5.2024; 3. della nota della Ripartizione IVOP prot. n. 60668/2024 in data 16.02.2024 con la quale sono stati comunicati gli esiti dell’istruttoria tecnica riedita, mai notificata; 4. della nota della Ripartizione IVOP Prot. n. 98089 del 15.03.2024, con la quale si prendeva posizione sulle questioni poste dal Commissario ad acta con la nota p.e.c. dell’11.03.2024 – paragrafo 3; - nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso. - inoltre, al fine di ottenere, la condanna del Comune di Bari a: a) riconsegnare l’immobile, per cui è causa, in pristino stato, previa eliminazione delle opere realizzate senza titolo; b) la condanna del Comune di Bari al pagamento del risarcimento di tutti i danni, che sono derivati per effetto dell’occupazione dell’immobile, dall’epoca in cui la stessa si protrae senza titolo (quanto meno dalla delibera C.C. n. 1196 del 17.07.1989), da computarsi secondo quanto disposto dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o secondo quell’altro criterio, che sarà ritenuto di giustizia, dall’anzidetta data di inizio dell’occupazione illegittima, fino all’effettiva riconsegna, sulla base dei valori che risultano dagli atti pubblici prodotti, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso previsto dall’art. 1224 c.c. -infine per ottenere il risarcimento dei danni sopportati dai ricorrenti nella misura già specificata nel ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, con le precisazioni sopra formulate, o in quell’altra diversa misura, che potrà risultare di giustizia, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., con maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare di autorizzazione all’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, decreto di acquisizione sanante e atti istruttori e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Puglia a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 75/2025, che aveva dichiarato l’incompetenza del Consiglio di Stato sulle domande di annullamento e risarcimento. I ricorrenti contestavano la delibera comunale, il decreto di acquisizione sanante e gli atti istruttori relativi a una porzione di terreno già di loro proprietà, deducendo eccesso di potere per macroscopica contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 1 l. n. 167/1962 e dell’art. 27 l. n. 865/1971. Sostenevano che l’acquisizione avrebbe dovuto riguardare l’intero immobile, poiché il Comune aveva realizzato opere conformi al piano PEEP e manteneva la disponibilità del bene. Chiedevano inoltre la restituzione dell’area previa riduzione in pristino e il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione senza titolo, anche per il periodo anteriore all’acquisizione sanante. Il Comune eccepiva preliminarmente l’inammissibilità delle domande per il consolidamento degli atti e sosteneva nel merito che l’area acquisita corrispondeva soltanto alla parte concretamente utilizzata per il piano PEEP, mentre la restante porzione era rimasta nella proprietà privata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità dall’infondatezza nel merito. Ha rilevato che il piano PEEP aveva interessato soltanto una parte del terreno e che gli atti relativi alla delimitazione dell’area occupata erano risalenti, non impugnati e consolidati. L’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 consente di ricondurre a legalità l’occupazione sine titulo mediante acquisizione delle sole porzioni del bene che risultino concretamente possedute dall’amministrazione e certamente ricomprese nell’opera pubblica o di pubblica utilità. L’acquisizione sanante, quale provvedimento ablatorio eccezionale e sostanzialmente ex post, non può attribuire all’amministrazione una utilità maggiore di quella conseguibile con una regolare espropriazione preventiva e non può essere estesa a porzioni non necessarie all’opera. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno dimostrato che l’intero terreno fosse indispensabile alla realizzazione del piano PEEP. La scelta tra acquisizione e restituzione appartiene all’amministrazione, o al commissario ad acta nei casi previsti, e non può essere sostituita dal giudice amministrativo o dal proprietario mediante proprie valutazioni tecnico-discrezionali. Non sono stati ravvisati né eccesso di potere né violazione di legge. La richiesta di contestare l’ammontare dell’indennità è stata ricondotta alla giurisdizione ordinaria, risultando già proposta opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello. È stata esclusa la riduzione in pristino, in ragione del consolidamento delle opere realizzate, e anche il risarcimento di ulteriori danni, poiché l’indennizzo ex art. 42-bis ha natura omnicomprensiva e include l’indennità per il periodo di occupazione temporanea. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Disciplina l’acquisizione sanante del bene utilizzato e modificato per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace titolo espropriativo. Il potere può riguardare soltanto le porzioni concretamente possedute e certamente ricomprese nell’opera pubblica; il provvedimento ha funzione sanante, non retroattiva, e comporta la liquidazione di un indennizzo omnicomprensivo.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alla determinazione dell’indennità di espropriazione, secondo il riparto richiamato dal giudice.
art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
Concorre a devolvere al giudice ordinario le controversie concernenti la quantificazione dell’indennità espropriativa.
art. 34, comma 1, c.p.a.
Richiamato per affermare che la scelta tra acquisizione e restituzione può spettare all’amministrazione o al commissario ad acta nell’ambito dei poteri conformativi ed esecutivi del giudice amministrativo.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla possibile adozione della scelta amministrativa o commissariale nell’ambito del giudizio sul silenzio.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale base della domanda risarcitoria, ritenuta infondata poiché l’indennizzo ex art. 42-bis copre integralmente gli effetti patrimoniali della privazione del bene nel periodo considerato.
art. 1 l. n. 167/1962
Invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non violato dal giudice.
art. 27 l. n. 865/1971
Invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non violato dal giudice.
Massime di principio
- L’acquisizione sanante prevista dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è un rimedio eccezionale ed ex post, utilizzabile per eliminare l’illiceità permanente dell’occupazione sine titulo e ricondurre a legalità la trasformazione del bene per finalità pubbliche.
- L’acquisizione sanante può riguardare soltanto le porzioni del bene che l’amministrazione possieda concretamente e la cui inclusione nell’opera pubblica o di pubblica utilità sia certa al momento dell’adozione del provvedimento; non può estendersi a superfici non necessarie all’opera né attribuire all’amministrazione una utilità maggiore di quella conseguibile con una regolare espropriazione preventiva.
- La natura eccezionale dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, quale rimedio alternativo alla restituzione quando questa non sia ragionevolmente possibile, esclude ogni interpretazione favorevole all’ampliamento della superficie privata acquisibile.
- La scelta tra restituzione del bene e acquisizione sanante rientra nella competenza e nella responsabilità dell’amministrazione, o del commissario ad acta nei casi previsti dal codice del processo amministrativo, e non può essere sostituita dal giudice amministrativo o dal proprietario mediante proprie valutazioni tecnico-discrezionali.
- La contestazione dell’ammontare dell’indennità prevista nel provvedimento di acquisizione sanante appartiene alla giurisdizione ordinaria; l’indennizzo ex art. 42-bis ha carattere omnicomprensivo e include anche l’indennità per il periodo di occupazione temporanea, sicché non residua un autonomo danno risarcibile per la privazione del godimento del bene.
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