Cassazione Civile, Ordinanza n. 08991/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’attività svolta da un avvocato nell’ambito dell’intervento in una procedura esecutiva immobiliare relativa a un credito assistito da ipoteca. Il creditore sosteneva di aver consegnato al difensore la documentazione necessaria e di non essere stato avvisato dell’esigenza di rinnovare l’iscrizione ipotecaria, con conseguente perdita del diritto di prelazione e ammissione al riparto come chirografario. Chiedeva quindi il risarcimento del danno da responsabilità professionale. La Corte d’appello aveva confermato la condanna del professionista al risarcimento e aveva accolto anche l’appello incidentale del creditore sulle spese e sugli accessori. Con il ricorso per cassazione il professionista articolava quattro motivi: (1) violazione dell’art. 132 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la Corte reputato inattendibile un teste senza adeguata base; (2) violazione dell’art. 246 c.p.c. per la ritenuta legittimità dell’eccezione di incapacità del teste, che sarebbe stata tardiva e quindi preclusa; (3) ancora violazione dell’art. 246 c.p.c. per l’affermazione di un interesse del testimone incompatibile con la giurisprudenza di legittimità; (4) omesso esame di fatti decisivi, invocando dichiarazioni rese in interrogatorio formale, la mancata contestazione della controparte, una nota informativa allegata alla querela e ulteriori documenti che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato l’adempimento dell’incarico e l’informativa resa al cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi processuali, mirassero in realtà a ottenere un nuovo scrutinio di merito sulla attendibilità del teste e sul complessivo materiale istruttorio, valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva individuato nella inattendibilità della testimonianza una ratio decisoria assorbente, sufficiente a escludere la prova delle circostanze dedotte. Quanto al quarto motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché, trattandosi di sentenza c.d. doppiamente conforme, il ricorrente non aveva indicato una diversità tra le ragioni delle due decisioni quanto alla valutazione dei fatti; inoltre ha escluso che le dichiarazioni rese dalla parte in interrogatorio formale, se favorevoli, abbiano valore confessorio o possano essere valorizzate come prova nel senso preteso dal ricorrente, e ha precisato che il principio di non contestazione attiene alle allegazioni e non alla valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., nonché dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse una reale mancanza di motivazione, ritenendo le doglianze dirette in sostanza a contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 246 c.p.c.
Richiamato per censurare l’eccezione di incapacità a testimoniare e l’apprezzamento dell’interesse del teste; la Corte ha ribadito che la valutazione dell’attendibilità del teste, anche in presenza di rapporti con le parti, spetta al giudice di merito.
art. 157 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sulla pretesa necessità di immediata eccezione della nullità; la Corte non ha accolto la censura perché l’intera doglianza mirava comunque a un riesame del merito.
art. 116 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che la libera valutazione delle prove e il prudente apprezzamento del giudice di merito rendono insindacabile, in cassazione, la motivazione sull’inattendibilità del teste se adeguatamente esposta.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione è stato ritenuto riferibile alle allegazioni e alla delimitazione del thema decidendum, non alla fase di valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ha qualificato come inammissibili, in sostanza, censure che sotto l’apparenza del vizio processuale tendevano a ottenere un nuovo giudizio di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le dedotte violazioni di legge sono state ritenute strumentali a contestare il merito dell’apprezzamento probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché diretto a un nuovo esame del materiale istruttorio, sia perché, in presenza di doppia conforme, mancava l’indicazione della diversità delle ragioni decisorie.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, in coerenza con l’esito del giudizio.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al regime della sentenza doppiamente conforme e alla necessità di specificare la diversità tra le decisioni di merito per dedurre il vizio di omesso esame.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l’etichetta di violazione di legge, vizio motivazionale o error in procedendo, mirino in realtà a una nuova valutazione dell’attendibilità dei testimoni e del complessivo materiale probatorio.
- La valutazione di inattendibilità di una testimonianza, se sorretta da motivazione non apparente, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
- L’eventuale rapporto di colleganza o collaborazione tra testimone e parte non determina automaticamente incapacità a testimoniare, ma può essere valorizzato dal giudice di merito quale elemento che incide sull’attendibilità della deposizione.
- Il principio di non contestazione incide sulla delimitazione del tema di decisione, non sulla successiva valutazione delle prove, che resta governata dal libero convincimento del giudice.
- In caso di sentenza doppiamente conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non viene indicata la diversità degli argomenti utilizzati nei due gradi di merito per la valutazione dei fatti.
- Le dichiarazioni rese dalla parte in interrogatorio formale hanno efficacia confessoria solo se contengono ammissioni di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte; se sono auto favorevoli non possono essere trattate come confessione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti di legge, possono essere applicate anche le conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
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