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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15710/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ottenere il riconoscimento di equo indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione derivante da ordinanza cautelare adottata con riferimento a reati di rapina, tentato omicidio e armi. Mele era stato assolto, con sentenza d'appello irrevocabile in sede rescissoria, per non aver commesso il fatto. Il ricorso in Cassazione si fondava su due motivi principali: (1) manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale nella parte in cui avrebbe ritenuto la condotta del ricorrente gravemente colposa e sinergica con l'intervento dell'autorità (si contestava in particolare la valorizzazione di presunte false dichiarazioni sui suoi spostamenti, la frequentazione con i due autori del reato e la sua presenza durante la fuga dei rapinatori, nonché la mancata considerazione di elementi favorevoli come esiti della CNR, ulteriori intercettazioni e l'assenza di graffi); (2) difetto di motivazione circa l'esistenza dei danni ricollegati all'ingiusta detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse correttamente applicato i principi di diritto pertinenti: nel giudizio di riparazione si effettua una valutazione ex ante della condotta del richiedente per stabilire se questa abbia dato causa, anche per colpa grave, all'apparente configurabilità di reato, e non si procede a un riesame vincolato degli elementi che hanno fondato la misura cautelare. La Corte ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente distinto gli elementi esclusi dalla sentenza assolutoria (es. conversazione delle 16:45, corrispondenza antropometrica, identità del veicolo) da quelli invece valorizzati (false dichiarazioni rese ai Carabinieri sui movimenti del 15-16 agosto 2008; intercettazione delle 12:54 del 16/8 con voce riconosciuta; intercettazione delle 18:31; frequentazione e accompagnamento dei due rapinatori durante la fuga), ricostruendo una condotta triplice ritenuta gravemente colposa e sinergica con l'adozione e la persistenza della misura cautelare. Le censure che sostituiscono la valutazione probatoria del giudice di merito sono state ritenute inammissibili. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, giacché la Corte d'appello ha escluso la sussistenza della condotta ostativa e quindi il presupposto della riparazione; per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione del diritto quando la detenzione sia imputabile al comportamento del detenuto per dolo o colpa grave; la corte applica il principio che il giudice della riparazione valuta ex ante la condotta del richiedente rispetto alle ragioni dell'intervento autoritativo

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione evidenziando l'inammissibilità di deduzioni non riconducibili alle ragioni ammesse in sede di legittimità; la Corte l'ha richiamata per dichiarare inammissibili le doglianze che in sostanza ricostituiscono censure in fatto o una diversa valutazione probatoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di lite temeraria o ricorso inammissibile; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in considerazione dei profili di colpa

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata come principio interpretativo riguardo alla misura delle somme da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi infondati o colposi

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34559/2002, De Benedictis e plurime successive)

    Principio consolidato: nel giudizio di riparazione il giudice valuta ex ante la condotta del richiedente e non si limita a riesaminare i motivi che hanno condotto alla misura cautelare; la colpa grave non richiede che la condotta costituisca di per sé reato, ma che abbia creato la falsa apparenza di rilevanza penale

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 30820 del 13/06/2024, Pellizza e altre citate)

    Richiama i criteri di valutazione applicabili dal giudice della riparazione in tema di condotta ostativa, gravità della colpa e sinergia con l'intervento dell'autorità; conferma l'autonomia dell'iter valutativo rispetto al processo di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio per equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. il giudice della riparazione compie una valutazione ex ante della condotta del richiedente: non si verifica se quella condotta integri reato, ma se abbia effettivamente, con dolo o colpa grave, determinato l'apparente configurabilità del reato che ha giustificato la misura cautelare
  • L'assoluzione nel processo penale non determina automaticamente il diritto alla riparazione: la sentenza di assoluzione può escludere la responsabilità penale ma non necessariamente le condotte (es. mendacio, frequentazioni, presenza durante la fuga) che, valutate ex ante, possano integrare colpa grave ostativa alla riparazione
  • Le questioni di fatto e la rivalutazione delle prove sono in genere inammissibili in Cassazione se non svolte come specifica critica alla motivazione della decisione impugnata; il ricorrente non può sostituire la propria valutazione probatoria a quella del giudice di merito
  • Per escludere la riparazione è sufficiente che il giudice della riparazione trovi condotte che, pur non costituendo reato, abbiano avuto efficacia causale o sinergica rispetto all'adozione o al mantenimento della misura cautelare
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni rese alle forze dell'ordine possono essere valorizzate dal giudice della riparazione come elementi che, correttamente valutati ex ante, dimostrino la condotta ostativa; analogamente, l'assenza di segni fisici contrari (es. graffi) è un elemento che può essere considerato ma non è necessariamente decisivo
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; quindi valutare con attenzione la fondatezza giuridica e fattuale prima di proporre ricorso

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