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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03521/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte. Non emergono dal testo i dettagli del reato presupposto della condanna impugnata, ma la decisione conferma l'esito sfavorevole già definito in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava, da un lato, la valutazione della sua versione difensiva secondo cui mancava una condotta dolosa oppositiva; dall'altro, censurava il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato e coerente sulla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente risultavano generici e sostanzialmente reiterativi dei motivi già dedotti in appello. Quanto alla pena e alle attenuanti generiche, le doglianze sono state considerate inammissibili perché attinenti ad apprezzamenti di merito e perché la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre, in modo generico, questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione completa ed esaustiva.
  • La contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione della condotta è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione coerente e adeguata, non essendo consentita una nuova valutazione del merito.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, quando investono apprezzamenti riservati al giudice di merito e la motivazione impugnata dia conto dei criteri utilizzati, non sono deducibili come vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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