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Sentenza

Sentenza n. 979/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1633/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 3.12.2024.

Giustizia amministrativa202600145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1633/2025, relativa al pagamento del bonus "carta del docente" e delle spese legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del bonus)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1633/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha provveduto, in data 23 febbraio 2026, al pagamento del bonus "carta del docente" relativo agli anni indicati nel ricorso, nonché delle spese legali liquidate dal giudice ordinario. I ricorrenti hanno quindi insistito esclusivamente per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della condotta tenuta prima dell'adempimento. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la sopravvenienza determina la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della prestazione dovuta, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando realizza pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale fatta valere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la decisione sulle spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può condannarla alle spese processuali anche se dichiara cessata la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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