Sentenza n. 979/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1633/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 3.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1633/2025, relativa al pagamento del bonus "carta del docente" e delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del bonus)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1633/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha provveduto, in data 23 febbraio 2026, al pagamento del bonus "carta del docente" relativo agli anni indicati nel ricorso, nonché delle spese legali liquidate dal giudice ordinario. I ricorrenti hanno quindi insistito esclusivamente per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento sopravvenuto avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della condotta tenuta prima dell'adempimento. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la sopravvenienza determina la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della prestazione dovuta, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando realizza pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale fatta valere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la decisione sulle spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può condannarla alle spese processuali anche se dichiara cessata la materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →