Cassazione Penale, Sentenza n. 39848/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cecere proponeva istanza ex art. 670 cod. proc. pen. diretta alla revoca del titolo esecutivo (ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli) relativo alla sentenza n. 5893/2018, definitiva il 7/6/2019. Sosteneva un gravissimo error in procedendo: nell'udienza del 28/3/2017 uno dei tre imputati, Francesco Mallone, avrebbe cessato di essere parte del processo (sarebbe "sparito" dal contraddittorio), cagionando la radicale inesistenza della sentenza e la nullità del giudicato. Il Presidente della Corte d'appello, con ordinanza del 26/9/2022, dichiarò inammissibile l'istanza ritenendo che la domanda implicherebbe la correzione di un presunto errore di fatto della Corte di cassazione e che la materia prospettata rendeva pertinente la procedura ex art. 625-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse documentato il proprio interesse alla ricostruzione del percorso processuale del coimputato Mallone né gli effetti specifici che la presunta anomalia avrebbe avuto nei confronti di Cecere. Inoltre dal fascicolo risultava che Mallone era stato comunque giudicato nella stessa vicenda, come attestato dalla sentenza della Corte di cassazione Sez. 5, n. 27654 del 7/6/2019, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di Mallone, Acquaro e Cecere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Cecere è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3000 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.). Decisione resa il 17 marzo 2023.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza incidentale in materia di esecuzione (ricorso diretto alla revoca del titolo esecutivo). Nel caso, l'istanza di Cecere era stata proposta ai sensi di questa disposizione per chiedere la revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione.
art. 625-bis cod. proc. pen.
La corte ha ritenuto la disposizione non pertinente alla fattispecie proposta dal ricorrente: l'ordinanza aveva ritenuto che la richiesta implicasse una emenda di un presunto errore di fatto della Corte di cassazione e che, se fosse stato il caso, sarebbe stata necessaria l'applicazione della procedura disciplinata da tale articolo; tuttavia la Corte ha poi valutato l'articolo inconferente rispetto alla domanda del ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Sulla base di tale disposizione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000
Riferimento utilizzato per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) salvo che non risulti assenza di profili di colpa; la Corte ha ritenuto non dimostrata l'assenza di colpa del ricorrente e quindi ha applicato la somma di Euro 3000.
Massime di principio
- Un'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. volta a revocare un titolo esecutivo deve dimostrare concretamente il nesso tra la presunta anomalia processuale e il pregiudizio subito dal richiedente; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- Non è possibile utilizzare l'incidente di esecuzione o l'istanza ex art. 670 per ottenere, di fatto, la correzione di presunti errori o omissioni della Corte di cassazione senza seguire le procedure specifiche eventualmente previste (es. rimedi idonei alla correzione degli atti della Cassazione).
- La documentazione processuale (atti e sentenze successive) che dimostra che anche il presunto coimputato "escluso" è stato giudicato smentisce la teoria della nullità radicale del processo e del giudicato.
- I ricorsi generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende; il ricorrente può evitare l'ammenda solo dimostrando l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Prima di impugnare per presunte nullità procedurali che investono il giudicato, è necessario verificare l'esistenza di sentenze o atti successivi che possano avere sanato o comunque chiarito la posizione dei coimputati; la presenza di pronunce definitive che comprendono tutti i coinvolti indebolisce la censura di nullità.
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