Sentenza n. 1911/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - decreto del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012523.02-08-2022, pubblicato in data 02.08.2022 che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell'erronea valutazione circa il possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, dispone “(…) Art. 2) Sono pubblicate sul sito internet di questo Ufficio - https://222.uat-napoli.it/ - le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado dell'A.T. di Napoli, valevoli per il biennio 2022-2024, di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (…)", nelle quali graduatorie la Sig.ra Maria Teresa Rusciano risulta inserita con riserva "R"; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del MI – USR Campania, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa con pieno titolo nelle graduatorie di merito per le classi di concorso ADSS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell'U.S.R. Campania - Ambito Territoriale di Napoli di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2022-2024, nella parte in cui la ricorrente era inserita con riserva per la classe di concorso ADSS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2013/55/CE e del d.lgs. 206/2007, della specializzazione al sostegno conseguita in Spagna. Pur non contestando la propria collocazione in graduatoria né il punteggio attribuito, aveva impugnato il decreto di pubblicazione delle graduatorie e gli atti connessi, lamentando l'erronea valutazione del possesso dei requisiti e le modalità di scorrimento, chiedendo l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie di merito per la classe di concorso ADSS. In sede cautelare il TAR aveva rilevato, da un lato, il difetto di giurisdizione amministrativa sulla contestazione relativa alla concreta applicazione dei criteri predeterminati dall'ordinanza ministeriale, non trattandosi di un concorso pubblico; dall'altro, la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulle censure genericamente rivolte contro l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, ritenendole tuttavia infondate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 23 gennaio 2026 e resa all'udienza straordinaria, con cui aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito. Il giudice ha applicato il principio dispositivo, secondo cui la parte può disporre dell'azione sino alla fase di trattenimento della causa in decisione e dichiarare il venir meno dell'interesse, senza che il giudice possa sostituirsi alla parte nella relativa valutazione o procedere d'ufficio. La precedente ordinanza cautelare non è stata riesaminata nel merito. Le spese sono state compensate per giusti motivi, anche in considerazione della costituzione meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
"improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse"
Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Direttiva 2005/36/CE
Indicata quale fonte della procedura di riconoscimento della specializzazione al sostegno conseguita all'estero.
Direttiva 2013/55/CE
Indicata quale fonte integrativa della disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.
d.lgs. 206/2007
Indicato quale normativa nazionale applicata alla domanda di riconoscimento della specializzazione conseguita in Spagna.
O.M. n. 112/2022
Disciplina l'inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali del personale docente in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
Massime di principio
- In applicazione del principio dispositivo, il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione amministrativa sino a quando la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare il venir meno dell'interesse alla pronuncia.
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione impone al giudice, ove non vi siano ragioni per una diversa definizione del giudizio, di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio alla decisione nel merito.
- L'inserimento con riserva nelle graduatorie scolastiche di chi abbia conseguito all'estero il titolo di specializzazione e sia in attesa del riconoscimento, senza diritto alla stipula di contratti, è stato ritenuto non contrastante con disposizioni di rango primario, non discriminatorio e non irragionevole, secondo la motivazione richiamata nell'ordinanza cautelare.
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