Cassazione Civile, Ordinanza n. 08100/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, assunto dalla società ricorrente dal 1° dicembre 2008 a seguito di cessione del contratto, aveva ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto a percepire per 14 mensilità annue l'ERS (elemento del riordino del sistema retributivo) nell'importo di euro 230,78, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive per il periodo gennaio 2013-dicembre 2014 e alla restituzione di somme trattenute a titolo di recupero dell'ERS. La Corte d'appello aveva fondato la decisione su tre rationes: interpretazione dell'art. 3 l. n. 863/1984 secondo la giurisprudenza di legittimità; valore dell'accordo individuale di cessione del contratto, nel quale era stata riconosciuta un'anzianità convenzionale di servizio dal 2 marzo 2000, con conseguente inclusione dell'ERS nel trattamento economico; comportamento concludente del datore di lavoro, che per alcuni anni aveva corrisposto l'ERS. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché degli artt. 1372, 1427 c.c. e della disciplina sull'anzianità convenzionale; (2) violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984 e degli accordi collettivi autoferrotranvieri; (3) violazione degli artt. 1340, 2077 e 2078 c.c. sull'uso/prassi aziendale; (4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando anche l'apprezzamento del pagamento dell'ERS come comportamento concludente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente non validamente censurata: l'interpretazione dell'accordo individuale di assunzione/cessione del contratto, che riconoscendo un'anzianità convenzionale dal 2 marzo 2000 consentiva di considerare incluso l'ERS nel trattamento economico spettante. Tale accertamento è qualificato come valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione mediante mera contrapposizione di un'interpretazione diversa. Poiché una delle ragioni poste a fondamento della decisione è rimasta indenne dalle censure, ogni ulteriore motivo è risultato ultroneo, essendo la sentenza comunque destinata a restare ferma. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
i motivi di ricorso devono investire specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto o la semplice contrapposizione di una diversa lettura del negozio.
artt. 1362 e segg. c.c.
le censure di violazione delle regole ermeneutiche richiedono di indicare puntualmente in che modo il giudice di merito le abbia violate; non basta prospettare una diversa interpretazione del testo negoziale.
art. 1372 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare gli effetti dell'accordo individuale di cessione del contratto; la Corte non ne ha ravvisato violazione nei termini prospettati.
art. 1427 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al tema dell'errore; la Corte non ha accolto la censura.
art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984
la Corte precisa che la questione generale sulla compatibilità di clausole collettive differenziatrici non è decisiva, perché la decisione poggia autonomamente sull'accordo individuale interpretato dal giudice di merito.
artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale 27.11.2000 autoferrotranvieri
richiamati nel ricorso in relazione alla disciplina retributiva successiva alla nuova classificazione, ma non ritenuti idonei a scalfire la ratio autonoma della sentenza impugnata.
art. 1340 c.c.
richiamato per contestare l'uso/prassi aziendale; la censura è stata respinta.
art. 2077 c.c.
richiamato nel medesimo contesto della disciplina del rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo; non ha determinato cassazione.
art. 2078 c.c.
richiamato insieme all'art. 2077 c.c. nella censura sull'uso aziendale; non accolto.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è stata dedotta insieme al vizio motivazionale, ma la Corte non ha ravvisato un errore decisivo.
art. 116 c.p.c.
richiamato quale norma asseritamente violata nell'apprezzamento della prova; la censura non ha superato il controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'attestazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo individuale o di una clausola negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurato solo per specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o per motivazione radicalmente mancante o incoerente; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo.
- Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve investire utilmente tutte le rationes decisive; se anche una sola resiste alle censure, il ricorso va respinto perché l'eventuale accoglimento degli altri motivi non potrebbe comunque portare alla cassazione.
- La deduzione di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale richiede una critica specifica e dimostrata dell'iter interpretativo seguito dal giudice di merito, con indicazione del dato testuale o logico-giuridico trascurato o mal valutato.
- Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare liberamente il fatto storico o l'apprezzamento della prova, né di sostituire l'interpretazione ritenuta dal giudice con quella che la parte reputi più convincente.
- La censura relativa alla prassi aziendale o all'uso negoziale non può prevalere se resta ferma una autonoma interpretazione dell'accordo individuale idonea, da sola, a definire il contenuto del trattamento economico riconosciuto al lavoratore.
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