Cassazione Penale, Ordinanza n. 15336/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per sostituzione di persona aggravata. Con l'unico motivo denunciava vizio di motivazione e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e prospettando una responsabilità della moglie defunta, ritenuta dal ricorrente più plausibile rispetto a quella affermata dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi posti a base della censura e non si confrontava in modo puntuale con la motivazione impugnata, limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti non deducibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché non individuava con precisione i profili della motivazione censurata e tendeva a sollecitare una nuova valutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e determinate; la mancanza di tali requisiti rende il motivo inammissibile.
oltre ogni ragionevole dubbio
Il richiamo al principio non può tradursi in una generica richiesta di rivalutazione del merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, determinato e autosufficiente nel confrontarsi con la motivazione impugnata; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La deduzione del vizio di motivazione non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: non è ammessa la richiesta di una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio può essere evocato solo indicando puntualmente quali passaggi della motivazione sarebbero illogici o carenti, non essendo sufficiente contrapporre una diversa ipotesi ricostruttiva dei fatti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime applicabile.
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