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Sentenza

Sentenza n. 5176/2026 - Napoli, Sezione 3

per ottenere, previa tutela cautelare anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’accertamento della nullità ex art. 21-septies L. 241/1990 e, in via subordinata, per l'annullamento dell'Ordinanza n. 46 del 13/04/2026 del Comune di Villaricca, e la condanna dell’ente locale al risarcimento danni.

Giustizia amministrativa202604919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di inibizione dell'attività di mediazione immobiliare

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa immobiliare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto, in via principale, l'accertamento della nullità dell'ordinanza comunale per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990 e, in subordine, il suo annullamento, oltre al risarcimento dei danni. Ha sostenuto che l'attività di mediazione immobiliare è disciplinata dalla normativa speciale di cui alla l. 39/1989 e al d.lgs. 59/2010 e che le agenzie immobiliari non sarebbero soggette ad autorizzazione comunale, spettando alla Camera di commercio la competenza abilitativa ai sensi dell'art. 74 d.lgs. 59/2010. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'inibizione disposta sine die, il difetto di istruttoria e l'eccesso di potere sotto plurimi profili. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune si è costituito e ha adottato, in autotutela, l'ordinanza n. 95/2026 dell'8 settembre 2026, con cui ha annullato l'atto impugnato, anche a seguito del riesame complessivo del quadro fattuale e normativo e della considerazione del ricorso presentato davanti al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'amministrazione ha annullato in autotutela l'ordinanza impugnata, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di nullità o annullamento. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti. Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico del Comune, ritenendo che l'amministrazione non avesse tenuto conto della normativa di riferimento e delle specifiche disposizioni applicabili al settore. Il Comune è stato condannato a rifondere euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di attribuzione; il giudice non ha deciso nel merito tale censura.

  • artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990

    Richiamati dal Comune quale base normativa dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata.

  • art. 74 d.lgs. 59/2010

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza abilitativa della Camera di commercio in materia di mediazione immobiliare; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • l. 3 febbraio 1989, n. 39

    Indicata quale normativa speciale disciplinante l'attività di mediazione immobiliare; il giudice l'ha considerata, insieme alla normativa di settore, nel giudizio di soccombenza virtuale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte contro l'atto ormai rimosso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla base degli elementi emergenti dagli atti.
  • La soccombenza virtuale può essere posta a carico dell'amministrazione quando il riesame e l'annullamento dell'atto evidenziano che il provvedimento originario non aveva tenuto conto della normativa speciale e delle disposizioni settoriali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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