Cassazione Penale, Ordinanza n. 14307/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non superabili le argomentazioni della Corte d'appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondate sulla reiterazione del fatto e sulla sua non particolare tenuità per le concrete modalità esecutive. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona sottoposta al giudizio impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sostiene, in sostanza, che il reato contestato non avrebbe dovuto essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio. La Corte di cassazione rileva però che le censure ripropongono questioni già adeguatamente confutate nel giudizio di merito, nel quale si è valorizzata la plurima commissione del medesimo reato e la gravità della condotta, consistente nell'incontro con altra persona conosciuta come pregiudicata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito valorizzi la reiterazione della condotta e la gravità concreta del fatto, escludendo che la vicenda presenti i requisiti di offensività minima richiesti dalla norma.
art. 385 c.p.
La vicenda riguarda un reato di evasione, richiamato come oggetto della plurima commissione da parte dell'imputata.
Massime di principio
- La censura in cassazione sul diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si limita a riproporre argomenti già specificamente disattesi dalla decisione di merito.
- La plurima commissione dello stesso reato è indice ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., poiché esclude la qualificazione del fatto come episodico e di particolare tenuità.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può negare il beneficio valorizzando le concrete modalità della condotta e la sua gravità, non solo l'entità formale della fattispecie contestata.
Come è indicizzato
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