Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14307/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non superabili le argomentazioni della Corte d'appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondate sulla reiterazione del fatto e sulla sua non particolare tenuità per le concrete modalità esecutive. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona sottoposta al giudizio impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sostiene, in sostanza, che il reato contestato non avrebbe dovuto essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio. La Corte di cassazione rileva però che le censure ripropongono questioni già adeguatamente confutate nel giudizio di merito, nel quale si è valorizzata la plurima commissione del medesimo reato e la gravità della condotta, consistente nell'incontro con altra persona conosciuta come pregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito valorizzi la reiterazione della condotta e la gravità concreta del fatto, escludendo che la vicenda presenti i requisiti di offensività minima richiesti dalla norma.

  • art. 385 c.p.

    La vicenda riguarda un reato di evasione, richiamato come oggetto della plurima commissione da parte dell'imputata.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sul diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si limita a riproporre argomenti già specificamente disattesi dalla decisione di merito.
  • La plurima commissione dello stesso reato è indice ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., poiché esclude la qualificazione del fatto come episodico e di particolare tenuità.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può negare il beneficio valorizzando le concrete modalità della condotta e la sua gravità, non solo l'entità formale della fattispecie contestata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniEvasione
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.