Cassazione Civile, Ordinanza n. 07252/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato aveva convenuto in giudizio un comune sostenendo che tra le parti fosse intervenuta una convenzione per la captazione dell'acqua di un pozzo di sua proprietà, con corrispettivo orario inizialmente pattuito. Il privato deduceva che, dopo l'avvio del rapporto nel 1987, il comune aveva unilateralmente ridotto il corrispettivo con successive delibere, poi retrodatando gli effetti della riduzione. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità e dell'inopponibilità delle delibere comunali, nonché la condanna dell'ente al pagamento dei corrispettivi secondo il prezzo originariamente convenuto. In ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla disciplina delle acque pubbliche, sostenendo che la delibera comunale di riduzione del corrispettivo non fosse opponibile e che il rapporto fosse privatistico, senza necessità di impugnazione davanti al giudice amministrativo; 2) violazione della disciplina sui contratti con la P.A. e sugli accordi ex lege 241/1990, deducendo che il rapporto, anche dopo la scadenza della convenzione, fosse proseguito in proroga secondo le intese originarie e che il comune avrebbe dovuto eventualmente recedere con i rimedi previsti dalla legge; 3) violazione del divieto di retroattività delle norme, lamentando che la riduzione del corrispettivo non potesse operare retroattivamente fino a cancellare il credito già maturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e ha corretto parzialmente la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva valorizzato la mancata impugnazione della delibera comunale di riduzione del corrispettivo: secondo la Cassazione, per il periodo successivo alla scadenza della convenzione originaria non era decisiva l'impugnazione della delibera, poiché la controversia riguardava pretese patrimoniali derivanti da un rapporto sviluppatosi di fatto. Tuttavia, il ricorrente non aveva dedotto né coltivato un'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., che sarebbe stata la tutela coerente con la prosecuzione del rapporto in via di fatto dopo la cessazione della convenzione. Per questo motivo anche le censure sulla pretesa proroga del contratto e sulla retroattività della nuova tariffa sono state reputate non decisive. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 5 L. n. 1034/1971
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla giurisdizione e sull'opponibilità della delibera comunale.
art. 140, comma 1, lett. c), r.d. n. 1775/1933
Richiamato dal ricorrente in relazione alla materia delle acque pubbliche e alla giurisdizione del giudice ordinario/tribunale regionale delle acque pubbliche.
art. 3 L. n. 537/1993
Richiamato dal ricorrente per contestare la rideterminazione unilaterale del corrispettivo da parte del comune.
art. 6 L. n. 537/1993
Invocato dal ricorrente per sostenere che il rapporto non potesse proseguire senza un rinnovo consensuale.
artt. 4 e 11 L. n. 241/1990
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la pubblica amministrazione, in mancanza di recesso, non potesse incidere unilateralmente sul rapporto; la Corte osserva che l'art. 11 contempla un recesso unilaterale con indennizzo nei casi previsti.
art. 340 c.p.
Richiamato dal ricorrente in modo accessorio per sostenere l'impossibilità di interrompere il servizio e il timore di conseguenze penali.
art. 11 preleggi
Invocato per contestare l'efficacia retroattiva della delibera comunale di rideterminazione del corrispettivo.
art. 2041 c.c.
La Corte afferma che, per un rapporto proseguito di fatto dopo la scadenza della convenzione, la tutela coerente sarebbe stata l'azione generale di arricchimento senza causa, non essendo stata proposta altra azione idonea.
art. 2033 c.c.
Richiamato dalla Corte per distinguere l'indebito oggettivo, di natura restitutoria, dall'azione generale di arricchimento senza causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in collegamento con il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prosecuzione di fatto di un rapporto con la pubblica amministrazione dopo la scadenza di una convenzione non consente, di per sé, di pretendere l'applicazione automatica delle condizioni economiche originarie, se non risulta una valida rinnovazione negoziale nelle forme richieste per gli atti della P.A.
- La volontà della pubblica amministrazione di obbligarsi non può desumersi implicitamente da comportamenti concludenti quando la legge richiede la forma scritta e forme rigide per la conclusione o il rinnovo dei contratti pubblici; la rinnovazione tacita è ammissibile solo se espressamente prevista e compatibile con tali forme.
- Quando un rapporto contrattuale con la P.A. sia cessato e continui solo in via di fatto, la pretesa del privato va incanalata, se ne ricorrono i presupposti, nell'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., e non nella mera rivendicazione del corrispettivo pattuito per il contratto scaduto.
- La mancata impugnazione di una delibera amministrativa non è necessariamente decisiva se la controversia, per il periodo successivo alla scadenza del rapporto, ha ad oggetto pretese patrimoniali nascenti da un rapporto di fatto e non dall'efficacia del provvedimento in sé.
- La domanda di pagamento fondata sulla persistenza di un'utilizzazione di fatto del bene altrui da parte della P.A. richiede la verifica del titolo effettivamente sussistente per il periodo considerato e della corretta azione esperita, dovendosi distinguere tra credito da contratto e indennizzo da arricchimento senza causa.
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