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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12611/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di condono relativo a carichi iscritti a ruolo. La società aveva versato nel 2003 il 25% dell'importo dovuto per partite di ruolo consegnate all'agente della riscossione tra l'1 gennaio 2001 e il 30 giugno 2001, ritenendo di aver definito la propria posizione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002; aveva inoltre effettuato un versamento analogo per ruoli successivi al 30 giugno 2001, non condonabili. L'Ufficio notificò il diniego nel 2010. In primo grado e in appello la società ottenne l'annullamento del diniego, perché i giudici di merito ritennero tardiva la notifica del provvedimento, applicando al diniego il termine di decadenza previsto per la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, e valorizzarono altresì il principio di affidamento ex art. 10 L. n. 212 del 2000. In cassazione la società propose ricorso incidentale con tre motivi, deducendo: omessa pronuncia e violazione delle norme processuali sulla rappresentanza dell'Ufficio per avere l'appello dell'Agenzia sottoscritto da un soggetto indicato come 'Capo team'; violazione delle medesime norme per asserita carenza di poteri rappresentativi; omesso rilievo della carenza di legittimazione ad processum del firmatario dell'appello. L'Agenzia propose ricorso principale con tre motivi: errata applicazione del termine decadenziale della cartella al diniego di condono; violazione dell'art. 12 L. n. 289 del 2002 perché i ruoli erano stati consegnati all'agente della riscossione dopo il 30 giugno 2001 e quindi non erano condonabili; violazione dell'art. 10 L. n. 212 del 2000 e dell'art. 23 Cost. per avere la tutela dell'affidamento escluso il pagamento dell'imposta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società e accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contro il diniego di condono limitatamente ai ruoli consegnati all'agente della riscossione successivamente al 30 giugno 2001. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, per il ricorso incidentale, è stato disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia nel ricorso incidentale.

  • artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocati per contestare la ritualità dell'appello dell'Ufficio e i poteri di rappresentanza processuale.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla rappresentanza processuale dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 12 della legge n. 289 del 2002

    La Corte lo interpreta nel senso che il tempo di consegna dei ruoli all'agente della riscossione è elemento costitutivo della condonabilità; i ruoli consegnati dopo il 30 giugno 2001 non sono condonabili.

  • art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    È stato ritenuto inconferente l'accostamento tra diniego di condono e cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato.

  • d.l. n. 106/2005 conv. in l. n. 156/2005

    La Corte esclude che la disciplina del termine di notifica della cartella possa applicarsi al diniego di condono.

  • art. 10 della legge n. 212 del 2000

    La tutela dell'affidamento può operare per sanzioni e interessi, ma non fino a escludere il pagamento dell'imposta o a rendere condonabile una pretesa non definibile.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato nel motivo dell'Agenzia, ma non assunto come base per estendere l'affidamento all'esonero dall'imposta.

  • art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022

    La richiesta di definizione agevolata della controversia è stata rigettata e non impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

  • art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la delega interna a un funzionario dell'Ufficio per la rappresentanza processuale si presume esistente; chi ne contesta l'efficacia deve provare l'inesistenza del potere rappresentativo.
  • Il diniego di condono non è assimilabile alla cartella di pagamento emessa all'esito del controllo automatizzato: non può quindi applicarsi ad esso, in via analogica, il termine decadenziale previsto per la notifica della cartella.
  • Ai fini della condonabilità prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002, la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione è requisito costitutivo: i ruoli consegnati dopo il 30 giugno 2001 restano esclusi dalla definizione agevolata.
  • La tutela dell'affidamento del contribuente non può essere utilizzata per escludere il pagamento dell'imposta dovuta; essa, al più, opera nei limiti previsti dalla disciplina sulle sanzioni e sugli interessi, senza trasformare in condonabile un credito tributario non definibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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