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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02446/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Due lavoratori avevano agito per ottenere dalla società datrice di lavoro il pagamento della cd. indennità di vacanza contrattuale prevista dal contratto collettivo "Case di Cura Private" per il periodo 1/1/2006-31/8/2010. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione dichiarando cessata la materia del contendere, valorizzando un verbale di conciliazione sindacale dell'8/4/2019 con cui sarebbe stato riconosciuto il diritto rivendicato. I ricorrenti hanno censurato tale statuizione deducendo violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che l'accordo fosse stato concluso tra alcune organizzazioni sindacali e l'associazione datoriale, senza efficacia erga omnes e senza essere vincolante per loro, poiché iscritti a un sindacato diverso da quelli firmatari, che anzi aveva espresso dissenso; inoltre l'intesa sarebbe stata peggiorativa rispetto a quanto rivendicato in giudizio e priva di una preventiva consultazione di tutti i dipendenti. La doglianza era dunque diretta a contestare i presupposti stessi della cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere in assenza di un effettivo elemento abdicativo della pretesa dei lavoratori, di un riconoscimento della domanda da parte della resistente o di un accordo tra le parti del giudizio. Il verbale richiamato riguardava un accordo tra soggetti collettivi diversi dalle parti processuali e non era sufficiente a eliminare la ragione del contendere nel giudizio individuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché esamini la domanda nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 100 c.p.c.

    è evocato nel motivo di ricorso in relazione all'interesse ad agire e alla permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 39 Cost.

    è richiamato come norma costituzionale posta a sostegno della dedotta limitazione dell'efficacia dell'accordo collettivo ai soggetti rappresentati.

  • artt. 1371 e 1372 c.c.

    sono invocati per contestare l'efficacia dell'accordo e la sua opponibilità ai ricorrenti estranei alla stipulazione.

  • art. 8 legge n. 148/2011

    è menzionato nel motivo come disposizione richiamata dai ricorrenti per negare l'efficacia estensiva dell'accordo nei loro confronti.

  • Accordo interconfederale 10/1/2014, parte I e parte III

    è richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi secondo cui l'accordo collettivo non avrebbe efficacia nei confronti di lavoratori non rappresentati dai sindacati firmatari.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    sono richiamati in relazione ai criteri di interpretazione dell'accordo collettivo.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicazione, perché nel caso concreto mancava un dispositivo coerente con l'accoglimento o il rigetto della domanda e con gli effettivi sviluppi processuali.

Massime di principio

  • Nel rito civile ordinario la cessazione della materia del contendere non è una pronuncia sul merito, ma una fattispecie di estinzione del processo di elaborazione pretoria, dichiarabile anche d'ufficio quando sopravvenga un evento che elimini la ragione del contendere e faccia venir meno l'interesse a proseguire il giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che tra le parti del processo intervenga un'effettiva rinuncia alla pretesa, un riconoscimento della stessa o comunque un accordo idoneo a rimuovere l'interesse ad agire e a contraddire; non è sufficiente un'intesa collettiva stipulata da soggetti diversi dalle parti processuali se non emerge un effetto abdicativo o satisfattivo riferibile ai litiganti.
  • Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudice deve verificare in concreto la corrispondenza tra l'evento sopravvenuto e l'azione proposta, avendo riguardo anche alle difese svolte dal convenuto: in difetto di tale corrispondenza, la pronuncia estintiva è illegittima.
  • Una pronuncia di cessazione della materia del contendere non può essere utilizzata per definire il merito della domanda quando manchino i suoi presupposti processuali; in tal caso il giudice di appello deve decidere la controversia nel merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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