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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51634/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Catania che revocava la sospensione condizionale della pena loro concessa perché non avevano demolito opere abusive entro 90 giorni dal passaggio in giudicato. Denunciavano: (1) errata applicazione dell'art. 168 c.p. poiché il Tribunale non avrebbe valutato la documentazione tecnica (elaborato dell'arch. Giuseppe Messina) da cui risulterebbe l'impossibilita tecnica di demolire senza compromettere la stabilita di parti lecite e degli edifici adiacenti; (2) mancata considerazione della pendenza del procedimento di sanatoria che poteva condurre al rilascio del titolo abilitativo; (3) vizio di motivazione per non aver valutato le prove e per non aver attivato i poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto pacifico che la demolizione non fosse stata eseguita entro il termine perentorio e ha dato rilievo alla relazione della Polizia Municipale. Quanto all'impossibilita tecnica dedotta dalle ricorrenti, la Corte ha ritenuto che tale impossibilita non fosse adeguatamente provata e, comunque, fosse imputabile alle stesse, essendo le opere abusive frutto del loro comportamento illecito; pertanto non ostava alla revoca del beneficio. La pendenza della domanda di sanatoria non sospende il termine per adempiere alla condizione e la sanatoria avrebbe avuto efficacia solo se intervenuta prima della scadenza. Inoltre, per le violazioni antisismiche contestate, la sanatoria era poco prospettabile per il principio della "doppia conformita". Il giudice dell'esecuzione non era tenuto ad acquisire ulteriori elementi ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p., in quanto non vi era necessità di integrazioni probatorie. Condanna delle ricorrenti alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La Corte valuta che la presunta impossibilita tecnica di eseguire la demolizione deve essere provata e, se dipendente da cause imputabili al condannato (es. realizzazione stessa dell'opera abusiva), non rileva come giustificazione per l'inosservanza della condizione della sospensione.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione dispone poteri istruttori, ma non è obbligato ad attivarli quando, alla luce degli atti e delle relazioni acquisite, non sussiste necessità di acquisizioni probatorie ulteriori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese del procedimento in cassazione: le ricorrenti soccombono e sono condannate alle spese.

  • d.P.R. n. 380/2001, artt. 44, 64, 65, 93, 95

    Norme in materia edilizia e sanzioni penali cui sono state ascritte le ricorrenti: le condotte contestate attengono alla realizzazione di opere abusive per le quali e' stata emessa condanna penale.

  • d.P.R. n. 380/2001, artt. 36 e 45 (permesso in sanatoria)

    La Corte richiama il principio della 'doppia conformita': il rilascio del permesso in sanatoria richiede che le opere siano conformi sia alla normativa vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda; peraltro l'eventuale sanatoria è efficace ai fini dell'adempimento della condizione solo se conseguita prima della scadenza perentoria fissata dal giudice.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale e' subordinata alla demolizione entro termine perentorio, il mancato adempimento determina legittimamente la revoca, salvo che l'impossibilita di demolire sia provata e non imputabile al condannato
  • La pendenza di una domanda di sanatoria non sospende automaticamente l'obbligo di adempiere entro il termine fissato; la sanatoria vale ai fini della condizione solo se intervenuta prima della scadenza
  • L'onere di provare l'impossibilita tecnica ricade sul soggetto che la invoca; attestazioni tecniche devono dimostrare che l'impossibilita non dipende dall'illegittimo modo di realizzazione delle opere
  • Violazioni di norme antisismiche possono precludere la sanatoria per mancato rispetto del requisito della doppia conformita, riducendo la probabilita' che la sanatoria annulli la condizione di demolizione
  • Il giudice dell'esecuzione non e' tenuto ad attivare indagini supplementari (art. 666, comma 5 c.p.p.) quando le risultanze documentali sono sufficienti a motivare la decisione; la mancata attivazione di poteri istruttori non costituisce vizio se non v'era necessità probatoria
  • In casi analoghi, chi contesta la revoca dovrebbe produrre, tempestivamente e prima della scadenza, perizie tecniche idonee e documentazione amministrativa utile (esiti di richieste di sanatoria già ottenute) per evitare la revoca

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