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Sentenza

Sentenza n. 1200/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - della deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 27/2/2025 (pubblicata sull’albo pretorio comunale il 7/3/2025) di approvazione della pianta organica biennale delle farmacie; - di tutti gli atti alla stessa preordinati, conseguenziali e connessi, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta n. 213 del 5/12/2024 recante la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie ed ai pareri resi dall’Ordine dei Farmacisti di Milano Lodi Monza e Brianza e dalla ATS Città metropolitana di Milano;

Giustizia amministrativa202501937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di approvazione della pianta organica biennale delle farmacie, con istituzione della zona 10 e ridimensionamento della zona 3

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Abbiategrasso, deducendo, in particolare, la decadenza del Comune dal potere di procedere alla revisione per il superamento del termine del 31 dicembre previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 475/1968; vizi di violazione di legge ed eccesso di potere nella delimitazione della nuova zona 10; irragionevolezza della collocazione del nuovo esercizio farmaceutico; ridimensionamento della zona 3 di pertinenza della ricorrente; carenza di criteri per la riparametrazione delle dimensioni delle zone esistenti. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione di merito, avendo ceduto a terzi l’esercizio farmaceutico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione della ricorrente era inequivoca e non vi erano opposizioni delle altre parti. Ai fini della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese, il Collegio ha comunque esaminato sinteticamente le censure, ritenendole infondate. Il termine del 31 dicembre previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 475/1968 è ordinatorio, poiché la legge non lo qualifica come perentorio né collega alla sua inosservanza effetti decadenziali. La delimitazione della zona 10 è stata ritenuta conforme ai parametri normativi, in quanto fondata sul mutato quadro demografico, sull’esigenza di maggiore omogeneità territoriale e sull’incremento della domanda di servizio derivante da nuove strutture sanitarie in corso di realizzazione. Non è stata ravvisata una manifesta irragionevolezza nella perimetrazione né è stata provata la finalità di attribuire un vantaggio strategico. Il Comune non aveva individuato in dettaglio la sede del nuovo esercizio, ma si era limitato a prospettarne la collocazione all’interno della zona 10, a ovest di Viale Sforza. Anche il ridimensionamento della zona 3 è stato ritenuto legittimo, poiché inserito in una revisione complessiva dell’intero territorio comunale. Non è necessaria la previa definizione di criteri specifici per il dimensionamento di ciascuna zona, essendo sufficiente una valutazione complessiva basata sui dati demografici, sulla popolazione insediata e prevedibilmente insediabile e sull’equa distribuzione del servizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, quale soccombente virtuale, per euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, l. n. 475/1968

    entro il termine del 31 dicembre

    Il termine per la revisione della pianta organica delle farmacie è ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non determina la decadenza del Comune dal potere di procedere alla revisione, in assenza di una qualificazione legislativa del termine o di conseguenze decadenziali.

  • art. 2 l. n. 475/1968

    La pianificazione delle sedi farmaceutiche deve fondarsi sul quadro demografico, sulla popolazione insediata e prevedibilmente insediabile e sull’esigenza di assicurare un’equa distribuzione territoriale del servizio, potendo considerare anche l’incremento della domanda connesso a strutture sanitarie in corso di realizzazione.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 475/1968 per la revisione della pianta organica delle farmacie ha natura ordinatoria, sicché il suo superamento non comporta la decadenza del Comune dal relativo potere in assenza di un’espressa previsione legislativa in tal senso.
  • La revisione della pianta organica delle farmacie può essere fondata non soltanto sulla situazione demografica e urbanistica attuale, ma anche sulla popolazione prevedibilmente insediabile e sull’incremento prospettico della domanda di servizio derivante da strutture sanitarie in corso di realizzazione.
  • La delimitazione delle zone farmaceutiche è legittima quando si fonda su esigenze oggettive di riequilibrio territoriale e di omogeneità della densità abitativa; l’illegittimità non può essere desunta dalla mera utilità indiretta che la nuova delimitazione possa arrecare a un esercizio, se non è dimostrata una finalità esclusivamente o prevalentemente strategica.
  • La pianificazione delle sedi farmaceutiche richiede una valutazione complessiva riferita all’intero territorio comunale e non impone la previa individuazione di criteri autonomi e puntuali per il dimensionamento di ciascuna singola zona.
  • La dichiarazione inequivoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determinata dalla cessione dell’attività, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; le questioni di merito possono essere esaminate solo ai fini della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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