Cassazione Penale, Sentenza n. 26579/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in base alle norme transitorie dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, la sostituzione della pena detentiva di otto mesi (per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate) con la pena pecuniaria sostitutiva prevista dalla legge n. 689/1981, ovvero, in via subordinata, con il lavoro di pubblica utilità. Il giudice dell'esecuzione aveva accolto solo la richiesta subordinata (lavoro di pubblica utilità) e rigettato la richiesta principale di pena pecuniaria. In cassazione la difesa ha denunciato inosservanza e erronea applicazione dell'art. 58 L. 689/1981 e carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della pena pecuniaria, sostenendo che non si era valutata adeguatamente l'attività lavorativa del condannato e il risarcimento delle persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento, operato dal giudice dell'esecuzione, sulla non sussistenza delle condizioni per la sostituzione con la pena pecuniaria costituisca valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, salvo motivazione manifestamente illogica, e ha trovato che l'ordinanza impugnata era adeguatamente motivata. Il rigetto è stato giustificato dalla valutazione della gravità e modalità della condotta (reazione violenta contro gli operanti durante la identificazione, vendita di beni provento di furto, lesioni agli operanti) e dai precedenti per reati contro il patrimonio, ritenuti incompatibili con l'idoneità della pena pecuniaria rispetto alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 decreto legislativo n. 150/2022
Norma transitoria invocata per l'applicazione delle nuove disposizioni sulle sanzioni sostitutive; consente la valutazione della sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive secondo le nuove regole.
legge n. 689/1981 (art. 58 e art. 53 richiamati)
Art. 58 disciplina le condizioni per l'applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia valutato correttamente l'inidoneità della pena pecuniaria alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale nel caso concreto. La giurisprudenza (richiamo ad art. 53 nella motivazione) afferma che l'accertamento delle condizioni per sanzioni sostitutive è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non manifestamente illogica.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione addotte dalla difesa (inosservanza di norme di diritto e carenza o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto infondate tali doglianze nel merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01)
Principio secondo cui l'accertamento della sussistenza delle condizioni per le sanzioni sostitutive è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, salvo motivazione manifestamente illogica.
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione di sanzioni sostitutive della pena detentiva è essenzialmente un accertamento di fatto: la Corte di cassazione può sindacarla solo se la motivazione è manifestamente illogica o inesistente.
- Il giudice può rifiutare la pena pecuniaria sostitutiva se ritiene che essa sia inidonea a perseguire la funzione rieducativa e di prevenzione speciale, soprattutto quando la condotta è stata violenta o gravemente lesiva e il soggetto ha precedenti pertinenti.
- Elementi favorevoli alla sostituzione (lavoro del condannato, risarcimento delle vittime) sono rilevanti ma non determinanti: il giudice del merito può comunque ritenere prevalenti elementi di gravità della condotta e di pericolosità/situazione personale.
- Se il giudice dell'esecuzione concede una misura alternativa in via subordinata (es. lavoro di pubblica utilità), ciò rientra nella sua discrezionalità e non implica automaticamente che la pena pecuniaria avrebbe dovuto essere concessa.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la formula motivazionale deve risultare sufficientemente ampia e logica per resistere al sindacato di legittimità.
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