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Sentenza

Sentenza n. 461/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 511/2025 emessa il giorno 08/04/2025.e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 562,71, oltre interessi, per retribuzione professionale docenti relativa all'anno scolastico 2020-2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, n. 511/2025, passata in giudicato il 10 maggio 2025, con la quale era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001, pari a euro 562,71 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, ha chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il giudizio è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione, avvenuta il 9 aprile 2025, e dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 26 agosto 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza: esistenza del titolo giudiziale, passaggio in giudicato, mancata esecuzione e rispetto degli adempimenti preliminari, compreso il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza e di adottare l'ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora

    Legittima la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15.03.2001

    retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001

    È la fonte contrattuale della voce retributiva riconosciuta dal giudicato del Tribunale del lavoro.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale

    È stato applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso a favore del commissario ad acta, dirigente dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l'esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, incluso il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza di parte qualora l'Amministrazione persista nell'inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può operare senza ulteriore compenso quando trovi applicazione, anche analogicamente, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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