Ordinanza n. 484/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Teramo - Sezione lavoro n. 503/2024, pubblicata il 18/09/2024 RG n. 482/2024, notificata al Ministero resistente il 05/11/2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non ancora verificata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo - Sezione lavoro n. 503/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo - Sezione lavoro n. 503/2024, notificata al Ministero il 5 novembre 2024 e passata in giudicato. Il Ministero si è costituito e ha depositato documentazione rappresentando di avere predisposto gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato. Successivamente, tuttavia, non risultano ulteriori sviluppi procedimentali, né la ricorrente ha sollecitato la fissazione della trattazione di merito. In vista della camera di consiglio, nessuna delle parti ha depositato ulteriore documentazione o chiesto il passaggio in decisione senza discussione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Rilevato che la documentazione ministeriale prospetta l'avvenuta predisposizione degli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e che non vi sono stati successivi sviluppi processuali, ha disposto una verifica dell'attuale interesse delle parti alla decisione. Le parti dovranno manifestare tale interesse entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, indicando eventualmente le sopravvenienze idonee a farlo venir meno. Il TAR ha precisato che il mancato riscontro potrà essere valutato come argomento di prova o ai fini della regolazione delle spese. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione rappresenta di avere predisposto gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e non risultano ulteriori attività processuali delle parti, il giudice può assegnare un termine per verificare il persistente interesse alla decisione prima di definire il giudizio.
- Il mancato riscontro all'interlocuzione disposta dal giudice per verificare l'attualità dell'interesse alla decisione può essere valutato come argomento di prova oppure ai fini della regolazione delle spese di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 1272/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3652/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3653/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3654/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3655/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 giu 2026Ordinanza n. 3656/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →