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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19826/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un titolare di farmacia, a seguito di indagini bancarie sui conti correnti intestati al contribuente e previa instaurazione del contraddittorio. L'Ufficio ha rettificato ricavi e volume d'affari ai fini IVA per l'anno d'imposta 2005, recuperando maggiori tributi e accessori sulla base delle movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. In primo grado la Commissione tributaria provinciale ha escluso solo alcune movimentazioni documentate come personali e ha confermato il recupero per il resto, ritenendo che il contribuente dovesse fornire una prova analitica, posta per posta, dell'estraneità dei movimenti all'attività d'impresa. In appello il contribuente ha insistito sulla genericità e carenza di motivazione dell'accertamento, sulla necessità che l'Ufficio provasse i maggiori redditi in caso di uso promiscuo del conto, e sulla considerazione delle giustificazioni fornite in sede endoprocedimentale. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per relationem; 2) omessa pronuncia sui motivi di appello; 3) omesso esame di fatti decisivi; 4) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, assumendo di avere superato la presunzione mediante indicazione di beneficiari e causali; 5) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000, 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 633/1972, lamentando l'insufficienza della motivazione dell'accertamento e il mancato riscontro alle osservazioni rese nel contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione apparente, perché il giudice regionale aveva sì aderito alla decisione di primo grado, ma aveva anche esaminato i motivi di gravame e spiegato che la prova contraria alla presunzione bancaria doveva essere analitica e riferita a ciascuna movimentazione, prova che il contribuente non aveva fornito. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, osservando che una decisione vi era stata e che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza argomentativa, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto alla presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, la Corte ha ribadito che, in presenza di attività d'impresa, essa opera sia per i versamenti sia per i prelevamenti e può essere superata soltanto con prova analitica della natura privata o non imponibile delle singole operazioni; generiche giustificazioni come restituzioni di prestiti o riversamenti di contanti non sono sufficienti. Ha infine ritenuto valida la motivazione dell'avviso di accertamento, rilevando che l'Ufficio aveva indicato la base normativa, gli importi recuperati e le ragioni della pretesa, mentre non è necessaria una specifica confutazione espressa di tutte le osservazioni del contribuente in sede di contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure ex art. 360 n. 5 sono ammissibili solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita la rivalutazione del merito o la critica alla mera sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo in caso di assoluta mancanza di decisione sulla domanda o eccezione; non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque deciso, anche per relationem.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto, è apparente, perplessa o incomprensibile; la motivazione per relationem è ammissibile se accompagnata da adesione consapevole alla decisione richiamata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza è nulla se priva dell'illustrazione delle critiche mosse all'appello e delle ragioni della loro disattesa; non lo è se affronta i temi controversi, anche sinteticamente.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è valida se consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Le risultanze dei conti correnti bancari consentono all'Amministrazione di presumere ricavi imponibili; il contribuente deve fornire prova contraria analitica e specifica per ciascuna movimentazione.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Per l'IVA opera la medesima logica presuntiva in relazione alle movimentazioni bancarie, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L'avviso deve essere motivato, ma non è necessario che rechi una confutazione espressa e puntuale di tutte le osservazioni formulate dal contribuente nel contraddittorio.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La motivazione dell'atto impositivo può essere soddisfatta dal richiamo agli elementi posti a base della pretesa e già conosciuti dal contribuente.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso IVA, reputata sufficiente se indica le ragioni essenziali della pretesa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali fondate su indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente costituiscono presunzione di ricavi imponibili, superabile solo con una prova contraria analitica, specifica e documentata riferita a ciascuna operazione.
  • In caso di attività d'impresa, l'uso promiscuo del conto non trasferisce sull'Ufficio l'onere di dimostrare la destinazione imponibile di ogni movimento: resta il contribuente a dover provare l'estraneità dei singoli versamenti e prelevamenti all'attività.
  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è valida se il giudice di secondo grado mostra di avere esaminato i motivi di gravame e di condividere consapevolmente la decisione di primo grado, rendendo comprensibili il thema decidendum e le ragioni del rigetto.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione sulla questione devoluta; non è configurabile se il giudice abbia comunque disatteso il motivo, anche sinteticamente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove, né una censura della motivazione per mera insufficienza; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • L'avviso di accertamento è validamente motivato quando indica la base normativa, gli elementi fattuali essenziali e la pretesa fiscale, senza che l'Ufficio debba confutare espressamente ogni osservazione formulata dal contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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