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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30271/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibili le istanze alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e affidamento in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309/90). Il Tribunale aveva rigettato l'affidamento in casi particolari nonostante una certificazione di dipendenza da cocaina in remissione e un programma terapeutico presso SMI, motivando il rigetto con la pluralità e gravità dei fatti (1999-2020), la strumentalità della richiesta terapeutica (presa in carico solo febbraio 2023), la continuità dell'attività lavorativa nel settore in cui si erano consumati reati di bancarotta e la mancata revisione critica rispetto a reati di violenza e fallimentari. Il ricorso lamentava violazione di legge e carenze motivazionali, censurando la mancata valutazione delle condotte riparatorie/confessorie, delle relazioni cliniche che attestano evoluzione positiva, delle limitazioni dell'indagine sociale dell'UEPE e la mancata attivazione dei poteri istruttori del Tribunale.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha riscontrato una lacuna motivazionale significativa nella mancata verifica dell'idoneità del programma terapeutico a prevenire il pericolo astratto di recidiva. Pur riconoscendo indici negativi relativi alla personalità e ai precedenti, il giudice ha stabilito che, non essendo contestati né la tossicodipendenza né l'avvio/prosecuzione del programma, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto effettuare una specifica valutazione del programma in atto, dei risultati conseguiti, della volontà di collaborazione del condannato e della fondatezza della prognosi negativa. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio, impartendo di colmare la lacuna motivazionale e valutare i criteri sopra indicati; in caso di condizioni favorevoli è stata indicata anche l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 94

    «se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116»

    La norma consente l'affidamento in prova al servizio sociale per condannati tossicodipendenti/alcoldipendenti che hanno o intendono intraprendere un programma terapeutico; il Tribunale deve valutare l'idoneità del programma a prevenire il rischio di recidiva e la concreta collaborazione del soggetto.

  • decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1

    Previsione di annotazione relativa alla protezione dei dati personali da effettuare se ricorrono le condizioni indicate nel provvedimento.

  • codice di procedura penale, art. 444

    Richiamato per indicare che la sentenza di definizione per bancarotta era stata valutata positivamente come sintomo di condotta riparatoria (accordo ex art. 444), elemento che il Tribunale avrebbe dovuto considerare.

  • codice penale, art. 609-bis

    Richiamato nel ricorso per sottolineare che la condotta per cui il ricorrente è stato condannato era stata qualificata, ai sensi dell'ultimo comma, come di minore gravità; ciò andava considerato nel bilanciamento della pericolosità.

Massime di principio

  • La richiesta di affidamento in prova per tossicodipendenti ai sensi dell'art. 94 DPR 309/90 richiede non solo la certificazione di dipendenza e l'indicazione del programma terapeutico, ma anche una valutazione specifica dell'idoneità del programma a prevenire la recidiva.
  • L'avvio o la prosecuzione di un percorso terapeutico, anche se formalmente recente, deve essere valutato nella sua sostanza (storia di adesione, risultati raggiunti, collaborazione) e non escluso automaticamente per la temporalità della presa in carico.
  • La pluralità e gravità dei precedenti penali sono elementi rilevanti ma non esauriscono l'analisi: il Tribunale deve motivare come tali elementi incidano concretamente sulla prognosi di pericolosità rispetto all'esecuzione del programma terapeutico.
  • Le condotte riparatorie (es. definizione integrale di rapporti passivi, risarcimenti) e gli eventuali comportamenti confessorii sono fatti favorevoli che devono essere considerati nella valutazione della personalità e della possibilità di reinserimento.
  • La mancanza di revisione critica dell'intera personalità del condannato può rappresentare un indice negativo, ma non può sostituire una valutazione approfondita e motivata né impedire l'esame dell'efficacia concreta del programma terapeutico.
  • Se i dati forniti dall'UEPE o dai servizi clinici sono incompleti, il Tribunale ha il dovere di esercitare i poteri istruttori per acquisire documentazione (sentenze fallimentari, relazioni cliniche, referti) prima di decidere l'inammissibilità o il rigetto.
  • In caso di lacune motivazionali significative sulla valutazione dell'idoneità del programma terapeutico, il provvedimento è annullabile con rinvio per nuovo esame che colmi la carenza.

Testo integrale

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