Cassazione Civile, Ordinanza n. 36130/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego del riconoscimento dell'assegno sociale per asserita insussistenza del requisito dello stato di bisogno. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva ritenuto che tale requisito mancasse, valorizzando elementi presuntivi: la possibile esistenza di redditi non dichiarati, il tenore di vita del richiedente, la situazione del coniuge e alcuni atti dispositivi relativi a beni immobili. Il ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione, tutti fondati sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 335/1995: con il primo ha contestato l'uso di presunti redditi "occulti" e la loro mera titolarità, in contrasto con la documentazione fiscale prodotta e non contestata; con il secondo ha censurato il cumulo dei propri redditi con quelli del coniuge, deducendo l'irrilevanza del rateo pensionistico e la separazione di fatto; con il terzo ha lamentato l'omessa considerazione del valore dei cespiti e la loro inidoneità, comunque, a superare la soglia reddituale rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente denunciando violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale sul requisito dello stato di bisogno. Richiamando l'orientamento secondo cui, ai fini dell'assegno sociale, rilevano i redditi di qualsiasi natura, anche non denunciati fiscalmente, ed è consentito desumere il superamento della soglia reddituale anche da indicatori presuntivi del tenore di vita, la Corte ha affermato che la valutazione della Corte d'appello era sorretta da elementi presuntivi legittimamente apprezzati e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 335/1995
Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, lo stato di bisogno e il superamento della soglia reddituale possono essere accertati considerando redditi di qualsiasi natura, anche non dichiarati fiscalmente, e mediante elementi presuntivi desumibili dal tenore di vita del richiedente.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti nell'ambito del procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di assegno sociale, il requisito dello stato di bisogno va verificato considerando tutti i redditi del richiedente, indipendentemente dalla loro dichiarazione fiscale o dalla formale emersione documentale.
- Il giudice di merito può fondare l'accertamento del superamento della soglia reddituale anche su presunzioni e indici sintomatici del tenore di vita, purché logicamente e complessivamente valutati.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la decisione impugnata sia sorretta da un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico.
- Ai fini del controllo di legittimità, l'utilizzo di presunzioni su redditi occulti, situazione familiare e atti dispositivi patrimoniali è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o del travisamento giuridico, non come mero dissenso sul merito dell'accertamento.
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