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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37200/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata INPS per l'attività svolta da un architetto libero professionista non iscritto a INARCASSA nell'anno 2005. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva accolto il gravame dell'INPS ritenendo che anche l'attività occasionale fosse soggetta a contribuzione se il reddito superava la soglia di 5.000 euro, e aveva escluso la prescrizione del credito computando il termine quinquennale dal 20 luglio 2006. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina sulla prescrizione per avere la Corte d'appello fatto decorrere il termine dal 20 luglio 2006 anziché dal 20 giugno 2006; (2) mancato riconoscimento della prescrizione, quantomeno parziale, anche con riferimento agli acconti e non solo al saldo; (3) erronea reiezione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione dell'INPS per difetto di specificità; (4) violazione della disciplina sulla Gestione separata e dell'onere della prova, per non avere accertato l'assenza nel 2005 del requisito dell'abitualità del lavoro autonomo; (5) errata applicazione della disciplina dell'evasione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il terzo motivo, ritenendo valido il ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio, poiché tale atto ha funzione meramente riattivatoria del giudizio e può essere integrato dagli atti processuali precedenti senza richiedere la stessa precisione dell'atto introduttivo o dell'appello. Ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri, affermando che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza originaria del termine di pagamento e non dalla scadenza prorogata con maggiorazione dello 0,40%, poiché tale maggiorazione non differisce la scadenza del debito ma introduce solo un'agevolazione per il pagamento tardivo. Poiché dalla stessa sentenza impugnata risultava che l'avviso INPS era stato ricevuto il 22 giugno 2011 e che il termine utile di pagamento era scaduto il 20 giugno 2006, il credito era prescritto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato insussistente il credito contributivo dell'INPS per l'attività professionale svolta nell'anno 2005. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito per la novità e complessità delle questioni, e ha condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta definita in camera di consiglio e per la trattazione del ricorso in sede camerale.

  • art. 392 c.p.c.

    La riassunzione dinanzi al giudice di rinvio serve a riattivare il giudizio ed è atto meramente ripetitivo delle precedenti richieste, integrabile con gli atti già depositati.

  • art. 394 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione, eccezione respinta dalla Corte.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995

    Richiamato dal ricorrente per contestare la decorrenza della prescrizione del credito contributivo.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui individuato nella scadenza del pagamento del contributo.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995

    Richiamato come base della disciplina della Gestione separata e dei presupposti dell'obbligo contributivo.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011

    interpretazione autentica

    Richiamato quale interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dei presupposti dell'obbligo contributivo.

  • art. 116, comma 8, L. n. 338 del 2000

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione della disciplina dell'evasione contributiva.

  • art. 55 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

  • art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241 del 1997

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi sono effettuati negli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 D.P.R. n. 435 del 2001

    Nel caso concreto stabiliva il termine di versamento entro il 20 giugno o, con maggiorazione, nel periodo 21 giugno-20 luglio 2006.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ha funzione di mera riattivazione del processo e non richiede, a pena di inammissibilità, un'esposizione tanto analitica quanto quella richiesta per l'atto introduttivo o per l'atto di appello, potendo il suo contenuto essere integrato dagli atti processuali precedenti.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dal successivo momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha valore di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • La proroga del termine di pagamento con applicazione di una maggiorazione percentuale per il versamento tardivo non sposta il dies a quo della prescrizione quando la disciplina evidenzi che il debito era già scaduto e che la maggiorazione opera solo come agevolazione per il pagamento.
  • Quando la sentenza impugnata contiene tutti gli elementi di fatto necessari, la Corte di cassazione può, accolto il motivo decisivo, cassare la decisione e pronunciare nel merito l'insussistenza del credito senza rinvio.
  • In presenza di un motivo fondato che determina il superamento della questione decisiva, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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