Sentenza n. 2504/2026 - Milano, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 427/2025 pubblicata il 24.04.2025, emessa dal tribunale di Busto Arsizio - sez. lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la Carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2022/23, per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. sostenendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per 500 euro ciascuno. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 28 aprile 2025, l’amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato e autorizzandolo, ove necessario, a ricorrere anche al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 15/2014, secondo cui l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche in presenza di altre ragioni ostative. Nel caso concreto, tali ragioni sono state ravvisate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di soggetti e strutture centralizzate, nell’eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale e non sostentativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione di una decisione giurisdizionale non eseguita.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell’intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 giugno 2014, n. 15
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere negata quando ricorra manifesta iniquità o altra ragione ostativa, tenendo conto delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta comprovati il passaggio in giudicato della decisione, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni statali, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine prefissato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
- In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile alle amministrazioni statali.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate alla luce della complessità dell’adempimento, dei vincoli organizzativi e finanziari e degli interessi pubblici coinvolti.
- La complessità procedimentale e organizzativa dell’attivazione della Carta elettronica del docente, il coinvolgimento di strutture e soggetti esterni o centralizzati, il contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte, pur non escludendo l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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