Cassazione Civile, Ordinanza n. 00206/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, che erano giudici tributari oppure eredi di giudici tributari, chiedevano il pagamento del compenso fisso mensile asseritamente dovuto per l'attività svolta presso le sezioni regionali della Commissione tributaria centrale istituite/riorganizzate dalla legge finanziaria 2008. Sostenevano che, essendo stati "applicati" da commissioni tributarie regionali o provinciali alle nuove sezioni regionali della Commissione tributaria centrale, avessero diritto, oltre al compenso fisso percepito presso l'ufficio di provenienza, anche a un secondo compenso fisso, e non soltanto al compenso variabile aggiuntivo per ogni ricorso definito. Censuravano la sentenza d'appello per violazione delle norme sullo status dei giudici tributari, sulla disciplina dell'applicazione, sul rinvio all'art. 13 d.lgs. 545/1992 e sulla legittimità del d.m. 4 marzo 2009, ritenendo che il decreto ministeriale non potesse escludere il cumulo dei compensi e producesse disparità di trattamento rispetto ai componenti assegnati; in via subordinata chiedevano la disapplicazione della norma o la rimessione della questione di legittimità costituzionale, anche per contrasto con il diritto dell'Unione europea e con parametri costituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, letti congiuntamente, e ha confermato che l'applicazione dei giudici tributari alle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale non comportava l'assunzione di un secondo ufficio né il diritto a un doppio compenso fisso. Ha valorizzato la continuità del rapporto di servizio, la natura temporanea ed eccezionale dell'applicazione e il dato normativo che prevedeva solo il compenso aggiuntivo per ricorso definito, oltre al trattamento più favorevole senza cumulo tra i compensi dei rispettivi incarichi. Ha quindi rigettato il ricorso e compensato le spese di legittimità, dichiarando inoltre la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1, comma 351, L. 244/2007
"A tali sezioni sono applicati come componenti..."
la norma ha riorganizzato la Commissione tributaria centrale, riducendone le sezioni e prevedendo l'applicazione di componenti dalle commissioni tributarie regionali, senza creare nuovi organi né nuovi uffici in capo agli applicati
art. 1, comma 354, L. 244/2007
"A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi... sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"
il rinvio all'art. 13 serve a determinare il compenso dei componenti delle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale in coerenza con il sistema, non a riconoscere automaticamente un doppio compenso fisso
art. 13 d.lgs. 545/1992
"Il Ministro delle finanze... determina il compenso fisso mensile..."; "Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito"
la disposizione fonda il compenso fisso mensile e quello aggiuntivo per ogni ricorso definito, ma nel caso degli applicati non legittima il cumulo di due compensi fissi per due incarichi contemporanei
art. 8, comma 3, d.lgs. 545/1992
"nessuno può essere componente di più commissioni tributarie"
richiamato dai giudici di merito come indice del divieto di cumulo di più appartenenze; la Cassazione precisa però che la decisione non dipende solo da tale norma, ma soprattutto dalla natura dell'applicazione e dall'unicità dell'ufficio
art. 24, lett. m-bis), d.lgs. 545/1992
"l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata..."
l'istituto dell'applicazione è temporaneo, eccezionale e non interrompe il rapporto con l'ufficio di provenienza
d.m. 4 marzo 2009
"i compensi... non sono tra loro cumulabili"; "spetta il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo"
il decreto ministeriale è coerente con la disciplina primaria perché applica il criterio del trattamento più favorevole senza cumulo e non introduce una disparità di trattamento illegittima
art. 92, comma 2, c.p.c.
richiamato per compensare le spese di lite in presenza di ragioni che hanno giustificato la compensazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte attesta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 391 c.p.c.
indicato quale unico rimedio esperibile contro decreti di estinzione o inammissibilità richiamati incidentalmente
art. 360, comma 1, c.p.c.
norma processuale richiamata dai ricorrenti come base dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- L'applicazione temporanea di un giudice a un diverso ufficio della stessa giurisdizione non crea, di regola, un secondo incarico autonomo né comporta la duplicazione del compenso fisso già percepito presso l'ufficio di provenienza.
- Quando una norma primaria rinvia alla disciplina del compenso di un determinato ufficio, il rinvio va letto in modo sistematico e coerente con l'assetto organizzativo cui la stessa legge fa riferimento, non come automatica fonte di cumulo retributivo.
- Se il legislatore prevede espressamente che ai componenti applicati spetti il trattamento più favorevole senza possibilità di cumulo, il compenso deve essere adeguato alla funzione effettivamente svolta, senza sommatoria di più emolumenti fissi.
- Il compenso aggiuntivo correlato ai ricorsi definiti remunera l'attività giurisdizionale concretamente svolta e costituisce il correttivo economico dell'applicazione, mentre il compenso fisso resta collegato alla titolarità dell'ufficio di appartenenza.
- Non sussiste disparità di trattamento quando i giudici applicati e quelli assegnati al medesimo ufficio sono remunerati secondo il medesimo criterio funzionale, ossia compenso fisso per la titolarità dell'ufficio e compenso variabile per l'attività svolta.
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