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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13784/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissari acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare del 12 gennaio 2010 con cui il promittente venditore si era obbligato a trasferire sei lotti di terreno per il prezzo complessivo di 1.000.000 euro, con previsione di 300.000 euro a titolo di caparra confirmatoria e del saldo al rogito. In primo grado i promissari acquirenti avevano ottenuto la risoluzione per inadempimento del preliminare e la condanna del venditore al pagamento di una penale in loro favore. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto che i promissari acquirenti non avessero versato integralmente la caparra pattuita, avendo corrisposto 249.000 euro invece di 300.000, e che tale inadempimento, riguardando un obbligo fondamentale del sinallagma, legittimasse il recesso del venditore e la ritenzione delle somme ricevute. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse generico e non consentisse di individuare il quantum appellatum; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello non avesse considerato come provata, per mancata contestazione, la diversa ricostruzione dei versamenti e delle quote di caparra riferibili ai singoli promissari acquirenti; 3) violazione dell'art. 1455 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse affermato la gravità dell'inadempimento senza spiegare i criteri adottati, senza valutare concretamente il pregiudizio per la controparte e senza comparare gli eventuali reciproci inadempimenti, anche con riferimento a profili urbanistici dei terreni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il terzo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse falsamente applicato l'art. 1455 c.c. perché non aveva individuato parametri concreti e coerenti con le emergenze di causa per giudicare non di scarsa importanza l'inadempimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la gravità dell'inadempimento applicando il principio di diritto enunciato. Il ricorso incidentale sulle spese è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se contiene l'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o prove acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è invece denunciabile la mera diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ne neghi il prudente apprezzamento; non è deducibile come vizio di legittimità la sola insufficiente o errata valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento va valutata in concreto, alla luce di parametri ricavati dalle emergenze di causa e dell'interesse dell'altro contraente; non è sufficiente un'affermazione astratta o tautologica della non scarsa importanza dell'inadempimento.

  • art. 336 c.p.c.

    Il ricorso incidentale volto a censurare la regolazione delle spese resta assorbito se l'esito dell'impugnazione principale impone comunque la cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui con chiarezza i capi impugnati e le ragioni di critica, senza formule sacramentali o un atto sostitutivo della sentenza.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: in cassazione è censurabile solo l'uso di prove non acquisite ritualmente o l'erroneo governo di regole legali di prova.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento ex art. 1455 c.c., il giudice deve motivare la gravità dell'inadempimento sulla base di elementi concreti del caso, quali il valore del contratto, l'incidenza dell'inadempimento sull'interesse della controparte, la durata e le conseguenze dell'inadempimento.
  • Il richiamo alla funzione astratta della prestazione inadempiuta non basta a integrare il giudizio di non scarsa importanza: occorre un'apprezzamento effettivo e contestualizzato dell'incidenza dell'inadempimento sul sinallagma.

Come è indicizzato

MaterieContrattiInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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