Ordinanza n. 1357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 23723/2025, chiedendone la riforma previa sospensione cautelare della relativa efficacia. La controversia riguarda la legittimità della disciplina del payback per i dispositivi medici. In sede cautelare sono state prospettate ulteriori questioni di costituzionalità, censure fondate sul diritto dell’Unione europea e contestazioni relative alla giurisdizione sugli atti regionali. Il testo non espone analiticamente tutti i motivi, ma precisa che l’appellante ha invocato normativa UE ritenuta dal Collegio, a un sommario esame, non pertinente alla fattispecie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato che la legittimità della disciplina del payback per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140/2024, che ha ritenuto conforme a Costituzione un intervento legislativo fondato su un accorto e non implausibile bilanciamento tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e tutela degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità e le censure sulla giurisdizione potranno essere esaminate nel merito; tuttavia, in sede cautelare, non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare la disapplicazione della legge. Il Collegio ha inoltre ritenuto non pertinente, a un sommario esame, la normativa UE richiamata dall’appellante e ha confermato le valutazioni del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza di merito al 24 settembre 2026 ed è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle medesime modalità del primo grado.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare, la disapplicazione della disciplina legislativa non può essere disposta in assenza di un periculum in mora particolarmente significativo, anche quando siano state prospettate ulteriori questioni di costituzionalità; tali questioni possono essere riservate alla fase di merito.
- La disciplina del payback per i dispositivi medici, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, deve essere considerata costituzionalmente legittima quando realizzi un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari pubblici.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo effettua un esame necessariamente sommario delle censure e può ritenere non pertinente la normativa dell’Unione europea invocata dall’appellante, rinviando l’approfondimento alla decisione di merito.
- Le contestazioni relative alla giurisdizione sugli atti regionali, quando non risultino immediatamente decisive nella fase cautelare, possono essere approfondite nella successiva fase di merito senza incidere, di per sé, sulla valutazione interinale.
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