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Ordinanza

Ordinanza n. 284/2026 - Napoli, Sezione 4

Per l’ottemperanza dei seguenti decreti ingiuntivi: -Decreto Ingiuntivon. 9034/2011 del Giudice di Pace di Napoli del 12/12/2011, notificato in data 16/02/2012, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 05/06/2012, rinotificato con f.e. il 1/08/2013; -decreto ingiuntivo n. 3010/2011 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 06/04/2011, notificato in data 2/5/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 20/10/2011, rinotificato con fe il 7/11/2011; -d.i. 417/2018 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 15/01/2018, notificato in data 22/02/2018, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 09/11/2020 e rinotificato con fe il 26/05/2022; -d.i. 3010/2018 reso dal Giudice di Pace di Napoli notificato in data 17/04/2018, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 13/05/2022 e rinotificato con fe il 04/06/2018;- -d.i. 7553/2011reso dal Giudice di Pace di Napoli il 21/10/2011, notificato in data 28/11/2011,non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 07/05/2012 e rinotificato con fe il 23/05/2012; -d.i. 2973/2010 reso dal Tribunale di Napoli il 20/03/2010, notificato in data 20/04/2010, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 22/07/2010 e rinotificato con fe il 22/09/2010; -d.i. 4718/2016 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 31/05/2016, notificato in data 07/07/2016, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 27/10/2020 e rinotificato con fe il 12/11/2020; -d.i. 8076/2011 reso dal Giudice di Pace di Napoli il 9/11/2011, notificato in data 2/12/2011, non opposto e munito del decreto di esecutorietà il 12/04/2012 e rinotificato con fe il 20/05/2012;

Giustizia amministrativa202400224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione di otto decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace o dal Tribunale di Napoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo ex art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. per ottenere l'ottemperanza di otto decreti ingiuntivi, adottati tra il 2010 e il 2018, notificati, non opposti e indicati come muniti di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. La documentazione relativa ai decreti di esecutorietà non è stata tuttavia prodotta per ciascun titolo. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di chiarire, per ogni decreto, il quantum ancora dovuto, specificando capitale, interessi e ulteriori accessori, anche perché per alcuni titoli è stato rappresentato un adempimento soltanto parziale. È stata infine ritenuta necessaria la produzione, da parte dell'amministrazione, degli atti nella sua disponibilità comprovanti eventuali pagamenti successivi alla notificazione dei decreti ingiuntivi. Il Collegio ha prospettato anche la possibile inammissibilità parziale del ricorso per prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza, da verificare in relazione alla data del decreto di esecutorietà di ciascun titolo.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato alla ricorrente di depositare i decreti di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. relativi ai decreti ingiuntivi indicati in motivazione e di fornire, per ciascun titolo, una precisa quantificazione del quantum debeatur, inclusi gli interessi e gli altri accessori ancora dovuti. Ha richiesto all'amministrazione resistente di produrre la documentazione attestante eventuali pagamenti successivi alla notificazione dei decreti. Il Collegio ha precisato che il giudicato del decreto ingiuntivo non opposto si forma con il provvedimento giudiziale che dichiara l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non con il semplice decorso del termine per proporre opposizione; tale data rileva anche ai fini della prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 aprile 2026, con termine per il deposito di documenti e chiarimenti fissato al 9 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    per l'ottemperanza del giudicato

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione delle decisioni giudiziarie esecutive o passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza

    L'azione di ottemperanza è soggetta a prescrizione decennale decorrente, per il decreto ingiuntivo non opposto, dalla data del decreto giudiziale che ne dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

  • art. 647 c.p.c.

    il giudice ... lo dichiari esecutivo

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale con il provvedimento del giudice che, verificata la notificazione e il contraddittorio, ne dichiara l'esecutorietà.

  • art. 656 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. è soggetto ai rimedi straordinari previsti per le decisioni divenute definitive.

  • art. 650 c.p.c.

    Resta esperibile, ricorrendone i presupposti, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile inammissibilità in parte qua

    La questione della possibile inammissibilità parziale per prescrizione è stata sottoposta al contraddittorio istruttorio delle parti.

  • art. 2 c.p.a.

    nello spirito di collaborazione

    Impone una collaborazione processuale che giustifica la richiesta all'amministrazione di produrre la documentazione nella sua disponibilità relativa ai pagamenti effettuati.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale soltanto con il provvedimento del giudice che ne dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., e non con il semplice decorso del termine per proporre opposizione.
  • Ai fini della proposizione dell'azione di ottemperanza, la parte deve dimostrare documentalmente l'esistenza del titolo definitivo, producendo il decreto di esecutorietà relativo a ciascun decreto ingiuntivo non opposto.
  • La prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza decorre, per il decreto ingiuntivo non opposto, dalla data del provvedimento giudiziale che ne dichiara l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
  • In un giudizio di ottemperanza fondato su più titoli, il ricorrente deve indicare separatamente, per ciascun titolo, il capitale, gli interessi e ogni altro accessorio ancora dovuto; la mera allegazione di un adempimento parziale non consente di determinare il quantum debeatur.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve collaborare alla ricostruzione dell'obbligazione mediante la produzione dei documenti nella propria disponibilità relativi agli eventuali pagamenti effettuati dopo la notificazione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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