Sentenza n. 4558/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento: a) dell'ordinanza n. 54 del 15.12.2022, notificata in data 06.03.2023, con la quale è stata ingiunta ai ricorrenti la demolizione di opere abusive realizzate al Corso Italia n. 485 – Villaricca utilizzato come ricovero/deposito di macchine industriali dalla Eurocar SrL; b) della relazione tecnica, relativa al sopralluogo effettuato in data 17.11.2022, se ed in quanto lesiva degli interessi dei ricorrenti; c) di ogni altro atto presupposto, coordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di un cancello in ferro e di una recinzione con muratura in cemento armato e ringhiera, ritenuti realizzati in assenza del prescritto titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa a un cancello e a una recinzione realizzati presso un immobile utilizzato come ricovero e deposito di macchine industriali. Con il primo motivo hanno sostenuto che le opere fossero coperte da una DIA presentata nel 2006 e che l’amministrazione non ne avesse tenuto conto, qualificando erroneamente gli interventi come eseguiti senza titolo. Hanno inoltre contestato l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio del potere repressivo, richiamando il sopralluogo e la relazione tecnica comunale. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la DIA del 2006 non escludesse l’abusività delle opere attualmente riscontrate, poiché il sopralluogo del 17 novembre 2022 aveva evidenziato rilevanti difformità rispetto agli interventi oggetto della DIA. L’amministrazione aveva motivatamente qualificato l’intervento come realizzato in totale difformità, considerando la valutazione complessiva dell’opera sotto il profilo tipologico, plano-volumetrico, funzionale e dell’ubicazione, nonché l’aggravio del carico urbanistico. Sussistevano quindi i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e per l’ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino entro novanta giorni. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che nei procedimenti diretti all’adozione di ordinanze di demolizione di opere abusive non è generalmente necessaria la comunicazione di avvio, trattandosi di esercizio di potere vincolato e repressivo, rispetto al quale non è configurabile un utile apporto partecipativo del privato. In ogni caso, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, il provvedimento non è annullabile poiché i ricorrenti non hanno indicato quali elementi avrebbero potuto introdurre nel procedimento per determinarne un esito diverso. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
La realizzazione di opere sostanzialmente diverse da quelle oggetto della DIA, valutata complessivamente sotto i profili tipologico, plano-volumetrico, funzionale e dell’ubicazione, e tale da determinare un aggravio del carico urbanistico, integra una difformità rilevante idonea a giustificare l’ingiunzione di demolizione.
art. 21-octies l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’ordinanza di demolizione quando il potere esercitato è vincolato e il ricorrente non dimostra quali elementi partecipativi avrebbero potuto condurre a un diverso esito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata in udienza di smaltimento da remoto secondo la disciplina processuale richiamata.
Massime di principio
- La presentazione di una DIA non impedisce l’adozione di un’ordinanza di demolizione quando le opere concretamente realizzate risultino rilevantemente difformi da quelle oggetto della DIA stessa.
- La qualificazione della totale difformità edilizia può essere compiuta mediante una valutazione complessiva dell’organismo edilizio realizzato rispetto a quello assentito, considerando caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche, funzionali, ubicazione e aggravio del carico urbanistico.
- L’ordinanza di demolizione adottata nell’esercizio del potere repressivo vincolato per opere abusive non richiede, in via generale, la comunicazione di avvio del procedimento, poiché non è configurabile un utile apporto partecipativo idoneo a modificare l’esito dell’azione amministrativa.
- La mancata comunicazione di avvio non comporta l’annullamento dell’ordinanza di demolizione quando il ricorrente non indichi concretamente quali elementi avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione per ottenere un diverso provvedimento.
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