Cassazione Penale, Sentenza n. 35472/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 05/04/2024 con cui il Tribunale di Macerata ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili: 1) Corte d'appello di Perugia 14/11/2022 (irrev. 30/03/2023) conferma Tribunale di Macerata 07/06/2018, condanna a 6 mesi e €200 per reati ex artt. 648 co.2 e 474 co.2 commessi a Porto Recanati il 18/03/2015; 2) Corte d'appello di Ancona (irrev. 21/12/2021) in parziale riforma Tribunale 26/03/2019, condanna a 7 mesi e €300 per reati ex artt. 474 e 648 commessi a Porto Recanati nell'aprile 2017. Richiesto altresì il riconoscimento del medesimo disegno criminoso con precedenti condanne già unite per ordinanza del 22/05/2021 (fatti tra il 07/04/2011 e il 21/08/2014 a Porto Recanati, Senigallia, Ancona). Il Tribunale ha escluso la continuazione ritenendo assente l'unicità del disegno criminoso, valorizzando la diversa modalità, il contesto territoriale non univoco e la significativa distanza temporale tra i fatti. Il ricorrente ha censurato l'eccessiva valorizzazione del criterio temporale, il travisamento dei dati (sottolineando che tra il 21/08/2014 e il 18/03/2015 intercorrono meno di 7 mesi e non due anni) e l'omessa considerazione del precedente riconoscimento esecutivo della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale di Macerata, ritenendo che mancassero elementi concreti idonei a dimostrare una preventiva progettazione unitaria dei reati (unità del contesto, analogia del modus operandi, prossimità spazio-temporale, ecc.). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'unicità del disegno criminoso richiede la preventiva ed unitaria ideazione dei reati e va provata mediante indici esteriori significativi; la semplice abitualità o la mera contiguità dei reati non sono sufficienti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 648 comma 2
Articolo indicato come titolo di reato per le condanne impugnate; nella sentenza non è svolta altra interpretazione normativa specifica, essendo il tema centrale la disciplina della continuazione fra più sentenze
Codice penale, art. 474 comma 2
Articolo indicato come titolo di reato per le condanne impugnate; la Corte non discute il contenuto della norma ma valorizza i criteri per il riconoscimento della continuazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 16066/2008; Sez. 1, n. 37555/2015; Sez. 5, n. 1766/2015; Sez. 6, n. 44214/2012; Sez. 2, n. 40123/2010; Sez. U., n. 28659/2017)
Richiamati come principi consolidati: per la continuazione è necessaria l'anticipata ed unitaria ideazione dei reati dimostrata tramite indici esteriori significativi (unitarietà del contesto, prossimità spazio-temporale, identità della natura dei reati, analogia del modus operandi, partecipazione costante). La mera abitualità o la distanza temporale significativa possono escludere la preventiva programmazione
Massime di principio
- La continuazione richiede che, al momento del primo reato, il reo abbia già ideato in modo unitario anche i reati successivi almeno nelle linee essenziali; questo deve risultare da indici esteriori concreti
- I fattori rilevanti sono: omogeneità della condotta e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante partecipazione degli stessi soggetti e sistematicità dell'attività delinquenziale
- Il solo criterio temporale non è decisivo: una breve distanza temporale rafforza il riconoscimento della continuazione ma, se è assente o se emergono differenze significative di modus operandi o di contesto, la continuazione può essere negata
- La propensione o l'abitualità a delinquere non sostituiscono la prova dell'unità di ideazione; comportamenti successivi frutto di determinazione estemporanea escludono la continuazione
- In sede esecutiva un precedente riconoscimento della continuazione è elemento rilevante ma non vincolante: il giudice dell'esecuzione deve comunque verificare la sussistenza degli indicatori concreti per ogni nuova richiesta
- Errori materiali nella ricostruzione cronologica (es. calcolo delle distanze temporali) devono essere contestati e, se rilevanti, evidenziati chiaramente, ma la Corte verifica la ragionevolezza complessiva della motivazione del giudice sottoposto a controllo
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