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Sentenza

Sentenza del 07/07/2020 n. 14028 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di avvisi di rettifica d'accertamento e di irrogazione sanzioni per il recupero di maggiori dazi antidumping (23,6%) attribuiti alla provenienza da Taiwan invece che dal Paese preferenziale (Filippine). L'Agenzia sosteneva che le merci (viteria) erano originate o in transhipment da Taiwan e produceva report OLAF e documentazione a supporto; la societa' importatrice contestava l'origine, deduceva carenza di prova e di motivazione, invocava la propria buona fede, contestava l'applicabilita' delle sanzioni e deduceva vizi formali e procedurali. I giudici di merito avevano dato rilievo alla carenza probatoria, mentre l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che i rapporti OLAF, prodotti anche in appello, hanno efficacia probatoria presuntiva ai sensi del Reg. CEE n.1073/1999 (oggi Reg. 883/2013) e che la CTR ha errato nel considerarli meri sospetti senza attribuire loro la presunzione e l'inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse erroneamente negato la valenza probatoria presuntiva dei rapporti OLAF (art.9 Reg. CEE n.1073/1999) e li avesse qualificati come meri indizi privi di efficacia. La Corte ha affermato che i rapporti OLAF costituiscono elementi di prova con valore analogo alle relazioni amministrative nazionali e possono determinare una presunzione che inverta l'onere della prova, lasciando al contribuente la possibilita' di fornire prova contraria. Per tali ragioni la sentenza impugnata e' cassata e la causa e' rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame, anche delle ulteriori eccezioni non esaminate, e per la liquidazione delle spese di legittimita'.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n.1073/1999 (art.9)

    comma 1 e 2: le relazioni OLAF sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura nazionali e costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative nazionali

    I rapporti OLAF hanno valore probatorio analogo ai verbali ispettivi nazionali e costituiscono prova presuntiva dei fatti accertati; spettando al contribuente che li contesta fornire la prova contraria.

  • Regolamento (CE) n.883/2013 (art.11) (norma successiva corrispondente)

    Norma equivalente a quella richiamata dalla giurisprudenza, confermante la valenza probatoria delle relazioni investigatrici dell'OLAF.

  • Codice Civile, art.2697

    onere della prova a carico di chi deduce il fatto

    La valutazione della prova deve considerare che una relazione OLAF idonea a formare presunzione solleva l'amministrazione dall'onere di provare pienamente e pone in capo al contribuente l'onere di confutare la presunzione.

  • Codice Civile, art.2729, comma 1

    la legge stabilisce quali fatti sono considerati provati in mancanza di prova contraria

    I rapporti OLAF possono produrre presunzioni semplici che, in mancanza di prova contraria, sono ritenute provate dal giudice.

  • Codice Civile, art.2700

    I verbali redatti da pubblici ufficiali godono di fede privilegiata per quanto attiene ai fatti constatati in presenza o conoscibili senza apprezzamento soggettivo; i rapporti OLAF sono assimilati a verbali amministrativi e possono beneficiare di diversa intensita' probatoria a seconda della natura dei fatti attestati.

  • Codice di Procedura Civile, art.360 n.3

    Fondamento della cassazione per violazione di norme di diritto nella valutazione della prova e nell'applicazione della normativa comunitaria e civile sul valore probatorio dei documenti investigativi.

Massime di principio

  • I rapporti OLAF, anche se prodotti tardivamente nel giudizio, costituiscono elementi di prova con valenza presuntiva analoga ai verbali ispettivi nazionali e possono invertire l'onere della prova a carico del contribuente, che ha l'onere di fornire prova contraria.
  • La diversa intensita' della valenza probatoria: i verbali possono avere fede privilegiata per fatti constatati in presenza dell'operatore, fare fede fino a prova contraria per dichiarazioni ricevute, o costituire elemento di prova valutabile insieme ad altri elementi; il giudice deve motivare specificamente ogni valutazione.
  • L'esistenza di report OLAF che segnalino transhipment o irregolarita' nelle certificazioni d'origine puo' giustificare il recupero dei dazi antidumping e la revoca di benefici preferenziali, salvo che l'importatore riesca a confutare la ricostruzione probatoria.
  • La mera qualifica di 'sospetto' nei report non esclude automaticamente efficacia probatoria: anche indizi raccolti da OLAF vanno valutati nel contesto complessivo e possono, se convergenti, costituire presunzione idonea a sostenere l'accertamento.
  • In presenza di contestazioni relative alla trasformazione sostanziale o alla genuinita' dei certificati di origine, e' necessario che il contribuente offra elementi specifici (documentazione commerciale, prove di lavorazioni, codici merceologici, evidenze logistiche) per superare la presunzione derivante dagli accertamenti OLAF.
  • Le autorita' nazionali e il giudice devono comunque rispettare le garanzie processuali e valutare la conformita' procedurale dei report OLAF alla normativa nazionale, dando spazio alla difesa del contribuente ma senza negare a priori la loro efficacia probatoria.

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