Sentenza n. 931/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. 0056915 in data 11 luglio 2025 avente ad oggetto il rilascio della licenza 86 TULPS per subingresso in attività di sala giochi sita in Riccione, Viale Saronno n.14/A, comunicato in data 30 luglio 2025, nella parte relativa alla prescrizione di non validità ai fini dell'installazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro tipologia 110 TULPS comma 6 lettera, vista la distanza dell'attività inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili; - del provvedimento di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza di sala giochi sita in via Saronno 14/A del 13.02.2025 prot. 12715 del 17.02.2025 e del provvedimento a firma dirigente SUAP del Comune di Riccione con il quale si archiviava l'avvio del procedimento di revoca della licenza 86 TULPS per l'installazione nella sala giochi di apparecchi da intrattenimento ex art. 110 TULPS comma 6 A; - della deliberazione n. 87/2018 del 22 marzo 2018 della Giunta Comunale di Riccione avente ad oggetto “la mappatura del territorio e individuazione dei luoghi sensibili ai fini della prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito”; - della deliberazione n. 34/2018 del Consiglio Comunale di Riccione del 14.11.2018 avente ad oggetto il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito”; - di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: licenza ex art. 86 TULPS rilasciata per subingresso nella gestione di una sala giochi, con prescrizione di non validità per l'installazione di apparecchi AWP ex art. 110, comma 6, lettera a), TULPS, nonché atti presupposti relativi all'avvio e all'archiviazione del procedimento di revoca e agli atti comunali di individuazione dei luoghi sensibili
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore sala giochi)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere acquistato il ramo d'azienda relativo a una sala giochi, ha impugnato la licenza rilasciata dal Comune per il subingresso, nella parte in cui escludeva l'installazione degli apparecchi AWP a causa della distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili. Ha dedotto: violazione della legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013, della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, lesione del legittimo affidamento; violazione della disciplina regionale e delle deliberazioni regionali in materia di gioco d'azzardo patologico; violazione dell'art. 6, comma 2-ter, della legge regionale n. 5/2013 e dell'art. 2558 c.c., sostenendo che il trasferimento d'azienda comportasse la continuazione della medesima attività e il subentro nei rapporti contrattuali relativi alla raccolta del gioco; violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, difetto di istruttoria, sviamento, carenza e contraddittorietà della motivazione. Ha inoltre lamentato che il Comune non le avesse comunicato la possibilità di beneficiare dei periodi di proroga previsti per la cessazione o la delocalizzazione dell'attività.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo e il terzo motivo, affermando che l'autorizzazione di polizia ex artt. 86 e 110 TULPS è personale, non trasferibile e costituisce presupposto indispensabile per l'esercizio della sala giochi; pertanto, l'acquisto del ramo d'azienda non consente il subingresso nell'autorizzazione già intestata al cedente, ma impone il rilascio di un nuovo titolo, nel cui ambito l'amministrazione deve verificare il rispetto della distanza dai luoghi sensibili. È stata quindi ritenuta legittima la prescrizione che escludeva gli apparecchi AWP, essendo il locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili. Il TAR ha escluso anche la rilevanza della mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca alla ricorrente, poiché il procedimento era stato archiviato e non aveva inciso sulla sua posizione giuridica. È stata inoltre negata la tutela dell'affidamento, poiché l'acquirente era o avrebbe dovuto essere consapevole dei limiti distanziali e non può acquisire un vantaggio propter rem fondato sul precedente esercizio dell'attività da parte del cedente. Il secondo motivo è stato invece accolto: il Comune avrebbe dovuto comunicare il divieto di esercizio e consentire il termine di sei mesi per la cessazione, nonché l'eventuale ulteriore proroga di sei mesi per la delocalizzazione, previste dalla deliberazione regionale n. 831/2017. L'atto impugnato è stato quindi parzialmente annullato nei soli limiti della mancata concessione delle proroghe. Il quarto motivo, relativo all'applicabilità dell'art. 21-nonies l. 241/1990 al procedimento di revoca avviato nei confronti del cedente, è stato dichiarato infondato per carenza di interesse, essendo tale procedimento stato archiviato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 86 TULPS
L'autorizzazione per l'esercizio della sala giochi costituisce un presupposto indispensabile dell'attività e, in caso di acquisto dell'azienda da parte di un soggetto diverso, deve essere rilasciata una nuova licenza.
art. 110, comma 6, lettere a) e b), TULPS
La disciplina degli apparecchi con vincita in denaro impone la verifica dei presupposti legali, compreso il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili; nel caso concreto gli apparecchi AWP non potevano essere installati nel locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.
art. 8 TULPS
le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge
La natura personale delle autorizzazioni di polizia esclude il subingresso automatico dell'acquirente dell'azienda nell'autorizzazione intestata al cedente.
legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013
La disciplina regionale rileva per i limiti distanziali dai luoghi sensibili e per le conseguenze dell'accertata incompatibilità dell'attività.
deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 831/2017
In presenza del divieto di esercizio per distanza dai luoghi sensibili, deve essere consentito un periodo di sei mesi per la cessazione dell'attività e l'eventuale ulteriore proroga di sei mesi per la delocalizzazione.
art. 2558 c.c.
La disciplina del trasferimento d'azienda non consente di superare la natura personale e non trasferibile dell'autorizzazione di polizia.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca non rileva quando il procedimento sia stato archiviato senza produrre conseguenze sulla posizione giuridica del ricorrente.
art. 21-nonies l. 241/1990
La censura relativa all'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio è priva di interesse quando il procedimento si sia concluso con l'archiviazione senza effetti lesivi.
Massime di principio
- L'autorizzazione di polizia per l'esercizio di una sala giochi, in quanto personale e rilasciata intuitu personae, non si trasferisce automaticamente con la cessione del ramo d'azienda; l'acquirente deve ottenere un nuovo titolo abilitativo.
- Nel rilascio di una nuova autorizzazione per una sala giochi, l'amministrazione deve verificare attualmente il rispetto dei limiti distanziali dai luoghi sensibili, anche se l'attività era stata precedentemente esercitata nel medesimo locale dal cedente.
- L'acquirente di una sala giochi non può invocare un affidamento tutelabile sulla prosecuzione dell'attività di gioco con vincita in denaro fondato sulla precedente autorizzazione intestata al cedente, né può acquisire un vantaggio propter rem derivante dal precedente esercizio dell'attività.
- Quando la disciplina regionale prevede termini per la cessazione dell'attività e ulteriori proroghe per la delocalizzazione in caso di incompatibilità con i luoghi sensibili, l'amministrazione deve comunicarne la possibilità al nuovo titolare e consentirne l'eventuale fruizione; l'omissione rende illegittimo il provvedimento nei limiti in cui nega tali facoltà.
- La mancata comunicazione di avvio di un procedimento di revoca non determina una lesione rilevante quando il procedimento sia stato archiviato senza produrre effetti sulla posizione giuridica del soggetto che agisce.
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